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Regesto

Transazione giudiziaria e proseguimento dell'esecuzione.
Se l'azione promossa dal creditore secondo l'art. 79 LEF ottiene il riconoscimento totale o parziale del credito, sia mediante sentenza definitiva sia mediante transazione giudiziaria, il creditore puņ proseguire l'esecuzione senza che sia ancora necessaria una decisione speciale pronunciante il rigetto dell'opposizione.
Tuttavia, se la transazione prevede anche un obbligo del creditore che, secondo quanto pretende il debitore, dev'essere adempito previamente o simultaneamente al suo, l'esecuzione puņ essere proseguita soltanto qualora il creditore ottenga il rigetto definitivo dell'opposizione o una favorevole sentenza complementare nel merito.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 79 LEF