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Regesto

Falsità in documenti: art. 110 num. 5 e 251 num. 1 CP.
I rapporti di viaggio stesi da un impiegato per il datore di lavoro non sono documenti per il loro contenuto.
- Essi lo sono invece nella misura in cui attestino materialmente l'esistenza della dichiarazione fatta al momento della loro stesura.
- - In questa misura, essi possono formare oggetto di una falsificazione.
- - Del pari, essi possono costituire documenti falsi, quand'anche non inducano in errore sulla persona da cui emanano, quando l'impiegato li forma ulteriormente, in vista della loro produzione in un processo e li presenta come copie o dupli di originali che pretende aver consegnati al datore di lavoro.