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Regesto

Art. 264 PPF; art. 351 CP.
1. Qualità del querelante (consid. 1 lett. a) e del denunciante (consid. 1 lett. b) per presentare l'istanza.
2. Quando le autorità penali di un Cantone si ritengono incompetenti ratione loci, trattandosi di un delitto perseguibile d'ufficio, esse devono mettersi in relazione con le autorità del Cantone che considerano competenti. Se anche queste si giudicano incompetenti, occorre chiedere d'ufficio alla Camera d'accusa del Tribunale federale di designare il foro secondo l'art. 264 PPF (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 351 CP