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Regesto

Azione revocatoria dell'art. 288 LEF.
Calcolo del valore litigioso (consid. 1).
L'azione revocatoria presuppone che l'atto impugnato abbia cagionato un pregiudizio ai diritti d'esecuzione dell'attore. Il convenuto può perciò dimostrare che questo atto non ha causato siffatto svantaggio poichè, nella fattispecie, l'attore avrebbe subito il pregiudizio, anche se l'atto revocabile non fosse stato compiuto.
Perdita di alimenti non ancora dovuti al momento dell'atto revocabile (consid. 2 a); nel caso di falh.mento (b); presa in considerazione del termine di partecipazione al pignoramento (d).

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referenza

Articolo: art. 288 LEF