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Regesto

Nella procedura di opposizione, i termini entro i quali si deve agire giudizialmente (art. 107 cp. 1 e 109 LEF) sono termini legali che l'ufficio di esecuzione non puņ prolungare. Una proroga siffatta č inefficace.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 107 cp