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Regesto

1. Art. 17 LEF. L'annotazione nel registro dei patti di riserva della proprietà d'una cessione di credito e la riscossione della tassa per quest'operazione, che non era stata chiesta dal creditore, costituiscono dei provvedimenti dell'ufficio che non sono impugnabili in ogni tempo, ma soltanto nel termine perentorio di dieci giorni.
2. Art. 4bis cp. 1 e 15 cp. 1 dell'OTF 23 dicembre 1953 in materia d'iscrizione dei patti di riserva della proprietà.
Colui che chiede l'annotazione d'una cessione di credito deve produrre l'atto di cessione.
L'ufficio deve conservare i documenti su cui poggia l'iscrizione d'un patto di riservata proprietà o l'annotazione d'una cessione di credito.

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referenza

Articolo: Art. 17 LEF, Art. 4bis cp