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Regesto

Art. 6 e 7 LAFam; diritto al pagamento degli assegni familiari; cumulo.
Il divieto di cumulare assegni familiari in caso di diritti concorrenti di coniugi che esercitano un'attivitą lucrativa si applica unicamente agli assegni dello stesso genere secondo il diritto federale o cantonale. Non sono di conseguenza contemplate da questo divieto le prestazioni familiari che le organizzazioni internazionali in Svizzera dotate di privilegi e immunitą di diritto internazionale pubblico versano ai loro impiegati (consid. 3.3).

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referenza

Articolo: Art. 6 e 7 LAFam

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