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Regesto

Art. 106 cpv. 1 e art. 116 CPC; attribuzione delle spese ripetibili in caso di accoglimento di un reclamo per ritardata giustizia.
In caso di accoglimento di un reclamo per ritardata giustizia nel senso dell'art. 319 lett. c CPC, il Cantone deve sopportare le spese ripetibili in applicazione dell'art. 106 cpv. 1 CPC, a meno che il diritto cantonale lo abbia esentato dalle stesse conformemente all'art. 116 CPC (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 106 cpv. 1 e art. 116 CPC, art. 116 CPC