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Regesto

Art. 20, art. 43 cpv. 3, art. 77 cpv. 1 lett. c, art. 84 cpv. 2 LDP e art. 11 ODP; art. 34 Cost.; annullamento di un sorteggio elettronico effettuato in un caso di parità di voti fra candidati di una stessa lista nell'ambito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale.
Il programma automatico per il conteggio dei voti e la comunicazione dei risultati delle elezioni ticinesi effettua in maniera semiautomatica, unitamente all'assegnazione dei seggi ai candidati, anche un eventuale sorteggio (consid. 3). Il sorteggio fra due candidati della stessa lista che hanno ottenuto il medesimo numero di voti è stato annullato dal Tribunale federale poiché l'impiego di questo ausilio tecnico non era verosimilmente stato approvato dal Consiglio federale (art. 84 cpv. 2 LDP; consid. 4), è stato effettuato senza la preventiva necessaria autorizzazione governativa imposta dall'art. 20 LDP (consid. 5) e non è stato dimostrato che il sistema elettronico utilizzato, contrariamente a un sorteggio manuale, garantisce in maniera effettiva ai due candidati la stessa identica probabilità di essere estratti (50 %-50 %; consid. 6).
È stata quindi ordinata l'esecuzione, in seduta pubblica, di un nuovo sorteggio con estrazione manuale (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 84 cpv. 2 LDP, art. 11 ODP, art. 34 Cost., art. 20 LDP