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Regesto

Art. 22 cpv. 1 e art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF; nullità di un'esecuzione.
Una procedura di esecuzione che ha portato alla realizzazione di un fondo svoltasi ingiustificatamente in via edittale e a insaputa del debitore è nulla (consid. 4-6).

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referenza

Articolo: Art. 22 cpv. 1 e art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF