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Regesto

Effetto indiretto del divieto di utilizzazione di prove illecite (art. 9 cpv. 3 LSCPT).
Il divieto di utilizzazione dell'art. 9 cpv. 3 LSCPT si estende anche alle prove ottenute indirettamente (prove conseguenti), qualora non fosse stato possibile conseguirle senza la prova iniziale raccolta in modo illecito (consid. 4.5).

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referenza

Articolo: art. 9 cpv. 3 LSCPT