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Regesto

Legittimazione a introdurre l'azione nel caso di un credito impegnato; diritto di riscossione ai sensi dell'art. 906 cpv. 1 CC.
Il creditore pignoratizio riceve unicamente una garanzia sul credito impegnato; il datore del pegno ne rimane il titolare. In virtù del suo diritto di riscossione, questi può far valere giudizialmente il credito senza dover richiedere il consenso del creditore pignoratizio (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 906 cpv. 1 CC