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Regesto

Art. 22 e 22a LADI; art. 3 cpv. 2, art. 77 cpv. 2 LAINF; art. 3 e 5 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (OAID; RS 837.171): Copertura assicurativa per infortuni non professionali dopo la perdita dell'impiego con conseguente disoccupazione.
- Laddove una persona disoccupata disponga di una doppia assicurazione contro gli infortuni non professionali perché essa è infortunata dopo l'inizio della protezione assicurativa conformemente all'art. 3 cpv. 1 OAID, ma prima della scadenza del termine suppletivo di copertura di cui all'art. 3 cpv. 2 LAINF, l'indennità giornaliera è calcolata secondo l'art. 5 cpv. 1 OAID. Tosto che sorga una nuova protezione assicurativa contro gli infortuni non professionali, è competente la nuova assicurazione, anche se l'infortunio sia intervenuto durante il termine suppletivo di copertura, dato che tale termine non è più necessario.
- L'art. 5 cpv. 1 OAID (nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 1996 così come in quello applicabile dal 1o gennaio 1997), secondo cui l'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni corrisponde all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dedotti i contributi alle assicurazioni sociali giusta l'art. 22a LADI, rispettivamente all'indennità netta di cui agli art. 22 e 22a LADI, calcolata per giorno civile, è conforme a legge e Costituzione.

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referenza

Articolo: Art. 22 e 22a LADI, art. 3 cpv. 2, art. 77 cpv. 2 LAINF, art. 5 cpv. 1 OAID, art. 3 cpv. 1 OAID