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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 19 cpv. 1 e 3 LAI; art. 10 cpv. 1 e 2 lett. c OAI: Nozione di "educazione precoce".
L'adeguatezza di un provvedimento d'integrazione destinato a un bambino invalido va giudicata in funzione dell'interesse di quest'ultimo.
Qualsiasi soluzione rigida che non tenga conto dell'evoluzione, talora assai rapida, della situazione del bambino e dei suoi bisogni specifici, si scosterebbe dallo scopo che s'è proposto il legislatore, che è quello di favorire lo sviluppo del bambino invalido per permettere ed agevolare la sua futura scolarizzazione.
L'educazione precoce deve quindi poter essere impartita secondo quanto esigono le circostanze, sia ambulatoriamente che nel quadro di un'istituzione specializzata.

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referenza

Articolo: art. 19 cpv. 1 e 3 LAI