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Regesto

Art. 14 cpv. 2 lett. c, art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis LCStr; art. 30 cpv. 1 OAC; revoca a scopo di sicurezza della licenza di guida, alcolismo, esame dell'idoneità alla guida di una persona che ha circolato con un tasso di alcolemia elevato.
Quando un conducente, che circola in stato di ebrietà, non ha commesso un'infrazione di questo genere negli ultimi cinque anni, deve essere ordinato un esame della sua idoneità alla guida se il suo tasso di alcolemia è uguale o superiore a 2,5 g o/oo (consid. 2e; sviluppo e chiarimento della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 30 cpv. 1 OAC