122 V 338
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 31, 32 cpv. 5 e 33 cpv. 1 OAINF. Procedendo a nuova determinazione della rendita complementare in seguito a modifica delle parti di rendita AVS o AI destinate ai familiari, le rendite completive o per figli dell'AVS/AI sono dedotte dal guadagno assicurato limitatamente all'importo che sarebbe stato erogato se il diritto alle stesse fosse già esistito al momento del primo concorso delle prestazioni (cioè alla nascita del diritto alla rendita complementare).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 20 cpv. 2 LAINF