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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost.; doppia imposizione degli onorari dell'amministratore.
Contenuto del divieto della doppia imposizione. Norme di collisione in materia di redditi provenienti da un'attivitą lucrativa dipendente, rispettivamente, indipendente (consid. 2).
Natura dell'attivitą di un membro del consiglio di amministrazione di una societą, dal punto di vista fiscale, in particolare per quanto concerne le imposte dirette (consid. 3).
L'attivitą esercitata dal ricorrente, perito contabile, presso consigli di amministrazione di societą va considerata attivitą dipendente (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 46 cpv. 2 Cost.