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Regesto

Liquidazione/liquidazione parziale di un istituto di previdenza a favore del personale.
1. Competenza per ratificare piani di ripartizione; rimedi giuridici (consid. 1).
2. Ristrutturazioni essenziali presso l'impresa fondatrice non implicano obbligatoriamente la liquidazione totale dell'istituto di previdenza a favore del personale e la sua soppressione; il principio secondo cui il patrimonio dell'istituto di previdenza segue il personale può essere rispettato con una liquidazione parziale, se la fondazione è mantenuta per una parte del personale (consid. 3).
3. È compatibile con il principio della parità di trattamento il fatto di non considerare in un piano di ripartizione i lavoratori, i quali presentando le loro dimissioni all'impresa fondatrice, ne hanno provocato lo scioglimento (consid. 4).