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Regesto

Commisurazione della pena. Censura d'ingiustificato trattamento disuguale; art. 63 CP, art. 4 Cost.; rimedio giuridico dinanzi al Tribunale federale.
La commisurazione della pena va effettuata secondo l'art. 63 CP. Una disuguaglianza ingiustificata di trattamento suole ledere i criteri ivi stabiliti. La censura relativa a una pretesa disparità di trattamento nella commisurazione della pena va quindi sollevata, di regola, dinanzi al Tribunale federale con ricorso per cassazione. Solo eccezionalmente è esperibile al proposito il ricorso di diritto pubblico (di natura sussidiaria) per es. nei rarissimi casi in cui pene determinate di per sé in modo conforme ai criteri contemplati nell'art. 63 CP dessero luogo ad un'obiettiva ingiustificata disuguaglianza di trattamento vietata dall'art. 4 Cost.

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Articolo: art. 63 CP, art. 4 Cost.