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Regesto

Responsabilità dell'erede che ha rinunciato alla successione; azione ai sensi dell'art. 579 CC.
1. L'attore la cui domanda sia stata respinta con decisione di un tribunale cantonale per essere egli privo della legittimazione attiva, può impugnare tale decisione al Tribunale federale con ricorso per riforma, indipendentemente dalla natura della pretesa fatta valere (nel caso concreto: pretesa fondata su di un rapporto di diritto pubblico) (consid. 1).
2. Il singolo creditore del defunto è legittimato a promuovere l'azione di cui all'art. 579 CC anche se la successione sia stata liquidata dall'ufficio dei fallimenti secondo gli art. 573 cpv. 1 CC e 193 cpv. 1 LEF (consid. 2-5).

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referenza

Articolo: art. 579 CC, art. 573 cpv. 1 CC