115 IA 111
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 4 Cost., arbitrio, onere delle spese del procedimento penale in caso di abbandono.
Perché l'equità esiga di porre le spese giudiziarie a carico dell'imputato nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato occorre che costui abbia avuto un comportamento colpevole, contrario alle norme del diritto civile o dell'etica, che sussista un rapporto di causalità tra il comportamento riprensibile e le spese di procedura e, infine, che la ponderazione tra gli opposti interessi (effettuata, in particolare, considerando il reddito e la sostanza dell'interessato) giustifichi che l'imputato sopporti integralmente o in parte le spese da lui occasionate.

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 Cost.

navigazione

Nuova ricerca