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Regesto

Art. 10 LPA; protezione dalle catastrofi; obbligo di evacuare prodotti chimici e divieto di riprenderne in deposito.
1. L'art. 10 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) è immediatamente applicabile; non è necessaria un'ordinanza del Consiglio federale fondata sugli art. 10 cpv. 4 o 39 cpv. 1 LPA (consid. 3).
2. In materia di protezione dalle catastrofi, l'autorità può, a titolo di misure provvisorie, ordinare provvedimenti relativamente generici; questi vanno, non appena possibile, precisati in funzione delle nuove conoscenze (consid. 5a e 6).