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Regesto

Decisione cantonale concernente un'indennità per espropriazione materiale dovuta ad una pianificazione secondo la LPT; ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo.
Una decisione cantonale d'ultima istanza, resa in applicazione di una norma cantonale che stabilisce il termine di prescrizione o di perenzione entro il quale il leso deve notificare le proprie pretese, dev'essere impugnata con il ricorso di diritto amministrativo previsto dagli art. 34 cpv. 1 e 5 cpv. 2 LPT; anche il Cantone e il Comune sono quindi legittimati a prevalersi d'una violazione di codesta norma in virtù dell'art. 34 cpv. 2 LPT.

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referenza

Articolo: art. 34 cpv. 2 LPT