112 IV 87
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 26 cpv. 2 LCS. Dovere di particolare prudenza verso i fanciulli.
Ove un fanciullo cammini tranquillamente sul marciapiede (all'interno di una località), il conducente di un veicolo a motore non è tenuto a prevedere che egli possa scendere improvvisamente sulla carreggiata, in un punto sito a parecchi metri da un passaggio pedonale (precisazione della giurisprudenza).