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Regesto

Art. 394 e 398 CO. Responsabilità dell'architetto e dell'ingegnere civile.
1. Art. 43 cpv. 4 e 63 cpv. 2 OG. Accertamenti del giudice cantonale circa il carattere prevedibile o riconoscibile dell'evento dannoso; questioni di fatto e di diritto (consid. 3a).
2. Obbligo dell'architetto di attirare l'attenzione del committente sulla necessità di stipulare un'assicurazione responsabilità civile ove la costruzione comporti rischi particolari di cui egli, quale specialista, può rendersi conto meglio del committente. Onere della prova in caso di violazione di tale obbligo (consid. 3d).

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Articolo: Art. 394 e 398 CO