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Regesto

Art. 217 CP; art. 350 CP; trascuranza dei doveri di assistenza familiare.
Ove l'obbligo di perseguire e di giudicare incomba a un cantone diverso da quello del domicilio del creditore, in cui si trova in linea di principio il foro (art. 346 cpv. 1 CP), sia perché l'agente ha commesso nell'altro cantone reati più gravi, sia perché vi è stato compiuto il primo atto d'istruzione ai sensi dell'art. 350 CP, la querela presentata dalla parte lesa in questo cantone è valida, qualora le condizioni di forma da esso stabilite siano state rispettate (consid. 2b).

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referenza

Articolo: art. 350 CP, Art. 217 CP, art. 346 cpv. 1 CP