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Regesto

Art. 20 cpv. 3 della legge sulla responsabilità e art. 119 cpv. 3 OG.
Natura e scopo della procedura preventiva da esperire davanti al Dipartimento federale delle finanze prima dell'introduzione dell'azione giudiziaria; essa non è indispensabile e, come in caso d'omissione completa, se le parti l'avviano ma non espongono tutti i loro argomenti, possono risultarne conseguenze soltanto per la fissazione delle spese, senza pregiudizio alcuno per la causa giudiziaria successiva.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 119 cpv. 3 OG

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