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Regesto

Art. 24 e 25 della legge federale sulla pesca, del 14 dicembre 1973; art. 22 cpv. 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
I provvedimenti necessari alla protezione degli animali acquatici, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 della legge sulla pesca, devono, prescindendo da dettagli di poca importanza, essere ordinati già in occasione del rilascio delle autorizzazioni previste dagli art. 24 della legge sulla pesca e 22 cpv. 2 LPN; l'autorità non può limitarsi a riservarli nell'autorizzazione.