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Regesto

Revoca della licenza di condurre. Attenzione richiesta in prossità di un passaggio pedonale.
1. Una misura amministrativa fondata sull'art. 16 cpv. 2 o cpv. 3 lett. a LCS può essere pronunciata soltanto quando chi ha violato le norme della circolazione abbia agito intenzionalmente o con negligenza.
Una revoca obbligatoria della licenza non può essere pronunciata se la colpa non sia grave e ciò anche laddove la sicurezza della circolazione sia stata compromessa (concretamente, o astrattamente in maniera accresciuta) in modo grave sotto il profilo obiettivo.
2. Caso di un automobilista che ha investito un bambino su un passaggio pedonale. Colpa grave negata in ragione della colpa grave di un altro automobilista, la cui manovra insolita era stata tale da indurre in errore e il cui veicolo costituiva un ostacolo per la visibilità reciproca dei pedoni e dei veicoli.