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Regesto

Art. 43 cpv. 1 OG.
La formulazione in un solo atto comune di un ricorso per riforma e di un ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto ove questi due rimedi di diritto siano trattati separatamente e il contenuto dell'uno non interferisca in quello dell'altro.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 43 cpv. 1 OG

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