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Regesto

Art. 34 OG; sospensione dei termini, salvo in materia penale. Procedimenti in materia penale ai sensi di tale disposizione sono soltanto quelli per i quali il Tribunale federale è adito quale autorità giudiziaria penale, e non invece quelli che gli sono sottoposti quale organo della giurisdizione in materia di diritto pubblico o amministrativo.

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Articolo: Art. 34 OG

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