102 IV 271
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 269 cpv. 1 PP.
Per diritto federale si devono intendere le norme scritte o non scritte risultanti da una legge federale o da decreti od ordinanze emanati in applicazione della legge.
Non hanno tale natura semplici istruzioni dirette dal DFGP ai dipartimenti cantonali competenti in materia di circolazione stradale.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 269 cpv. 1 PP