5A_817/2023 20.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_817/2023  
 
 
Sentenza del 20 novembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona, 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Manuela Rainoldi. 
 
Oggetto 
realizzazione del pegno immobiliare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.51). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante i fondi n. 1908, 1909 e 3077 RFD di X.________ promossa da B.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 90'000.--, il 21 aprile 2023 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha depositato le condizioni d'incanto indicando che il valore di stima complessivo dei tre fondi era di fr. 1'000'000.--, conformemente a una perizia aggiornata del 19 aprile 2023. Tali fondi erano già stati stimati in una perizia del 2017 (in fr. 1'541'400.--) e del 2019 (in fr. 1'280'000.--). 
 
2.  
Con sentenza 11 ottobre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso con cui l'escusso aveva chiesto di annullare l'incanto contestando vari criteri formali sui quali si fondava la stima peritale del 2023. Dato che l'escusso non pretendeva che l'aspetto esterno dei beni da realizzare fosse cambiato in modo significativo, l'autorità di vigilanza ha innanzitutto ritenuto irricevibile sia la critica secondo cui il perito non avrebbe visionato direttamente i fondi sia quella secondo cui gli allegati alla perizia (in particolare le foto) non sarebbero stati aggiornati. La Corte cantonale ha poi respinto, per assenza di prove, la censura secondo cui la situazione degli indici di sfruttamento accertata dal perito sarebbe stata diversa dalla situazione attuale. Essa ha inoltre scartato la critica secondo cui la metratura indicata dal perito (mq 205 per il fondo n. 1908 e mq 215 per il fondo n. 1909) non avrebbe coinciso con i dati ufficiali (mq 193 per il fondo n. 1908 e mq 206 per il fondo n. 1909) : la differenza di valore dei fondi sarebbe infatti in ogni modo stata insignificante, tanto più che la stima riveste un ruolo solo secondario nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Quanto all'obiezione secondo cui il valore di stima sarebbe diminuito rispetto a quello risultante dalle perizie del 2017 e 2019, la Corte cantonale ha infine osservato che in tali atti il perito non aveva tenuto conto del vuoto pianificatorio rispettivamente del trasferimento di indici di sfruttamento. 
 
3.  
Con ricorso 27 ottobre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale. Egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
4.1. In ragione della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3).  
Il ricorso all'esame risulta invece privo di precise proposte di giudizio riformatorie. Nemmeno prendendo in considerazione la motivazione del gravame (v. DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2) è possibile capire in che modo il ricorrente desidera veder modificato nel merito il dispositivo della sentenza impugnata. 
 
4.2. Nei motivi del rimedio la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Il ricorso all'esame disattende manifestamente le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente si limita infatti in sostanza a esporre (in modo confuso) la sua versione dei fatti circa vari aspetti immobiliari accaduti negli ultimi sei anni e a ribadire che dal 2017 non sarebbe cambiato nulla dal punto di vista pianificatorio che potrebbe giustificare una riduzione del valore di stima dei tre fondi ("anzi i valori dei fondi sono aumentati"), senza però minimamente confrontarsi con le dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio (v. supra consid. 2) e senza spiegare in che modo esse violerebbero il diritto. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
La domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 20 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini