8C_483/2023 15.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_483/2023  
 
 
Sentenza del 15 settembre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentato da B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST, 
via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 luglio 2023 (38.2023.36). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 25 ottobre 2022, confermata su opposizione il 13 gennaio 2023, la Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST (di seguito: "Cassa") ha negato le indennità di disoccupazione richieste da A.________ poiché non aveva dimostrato di aver percepito il salario da C.________ SA durante il termine quadro pertinente. 
 
B.  
Con sentenza del 17 luglio 2023 il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023. 
 
C.  
Contro tale sentenza A.________ presenta in data 2 agosto 2023 un ricorso in materia di diritto pubblico, completato con scritto del 4 settembre 2023. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Esposte le disposizioni e la giurisprudenza relative al rispetto del termine di ricorso secondo la LPGA ([RS 830.1]; cfr. artt. 60 cpv. 1, 38-41 LPGA; cfr. in particolare DTF 142 V 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; 134 V 49 consid. 2), nonché in merito alla validità della notificazione di una decisione tramite posta A Plus (cfr. sentenza 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5 con riferimenti), il Presidente della Corte cantonale ha accertato che la decisione su opposizione litigiosa è stata consegnata a mano al ricorrente l'11 aprile 2023, allo sportello della Cassa. Essendo il termine per ricorrere scaduto il 16 maggio 2023, il ricorso inoltrato il 5 giugno 2023 al Tribunale delle assicurazioni risultava tardivo. Di conseguenza, posto che le condizioni per la restituzione del termine non erano realizzate, il ricorso andava dichiarato irricevibile.  
 
2.2. Il ricorrente descrive elementi di fatto relativi alla propria situazione lavorativa e a quella della ditta C.________ SA durante la pandemia COVID-19, affermando che egli avrebbe adempiuto tutte le condizioni imposte dalla LADI (RS 837.0) e che si troverebbe senza colpa in uno stato di totale indigenza. La sentenza avversata urterebbe così "i principi indicati dalla Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999". L'insorgente non solleva però alcuna censura in merito al mancato rispetto del termine di ricorso ai sensi della LPGA, unico oggetto del giudizio cantonale. Nel ricorso non è infatti spiegato per quali eventuali ragioni l'accertamento dei fatti sarebbe manifestamente inesatto, né perché vi sarebbero gli estremi per ritenere rispettato il termine di ricorso o per ammetterne la restituzione.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 15 settembre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi