9C_465/2008 16.07.2008
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_465/2008 {T 0/2} 
 
Sentenza del 16 luglio 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
F.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Winterthur-Columna, Fondazione previdenza professionale, Paulstrasse 9, 8401 Winterthur, 
opponente. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 maggio 2008. 
 
Visto: 
il ricorso 4 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 13 maggio 2008, con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accogliendo parzialmente la petizione della Winterthur-Columna Fondazione per la previdenza professionale, ha condannato F.________ a versarle fr. 6'750.85 oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2007 a seguito del mancato pagamento di arretrati contributivi, 
 
considerando: 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 6 giugno 2008 - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato, 
che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare di non essere in grado al momento di fare fronte al pagamento del debito, ma che pagherà quando ne avrà i mezzi, 
che in tali condizioni il ricorso, di natura dilatoria, è manifestamente sprovvisto delle necessarie conclusioni e motivazioni, 
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 16 luglio 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: p. Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti