Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_70/2021
Sentenza del 16 dicembre 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente
B.________ SA.
Oggetto
locazione; assistenza giudiziaria,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 novembre 2021 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.51 e 13.2021.53).
Considerando:
che con decisione 21 aprile 2021 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto, nell'ambito della causa incoata da A.________ (conduttrice) contro la B.________ SA (locatrice) in merito alle spese accessorie del 2018, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla conduttrice;
che con sentenza 5 novembre 2021 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto sia il reclamo inoltrato da A.________ contro la predetta decisione sia la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza;
che la Corte cantonale ha rimproverato alla conduttrice di non confrontarsi con i motivi della decisione pretorile;
che con ricorso 2 dicembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che la via di impugnazione di una decisione con cui viene rifiutata l'assistenza giudiziaria segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4);
che questa concerne una causa in materia di diritto di locazione con un valore di lite inferiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
che pertanto la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto la ricorrente si limita in sostanza a lamentare il mancato esame delle sue contestazioni concernenti il conteggio delle spese accessorie, ma omette di spiegare perché le considerazioni della Corte cantonale sulle carenze dell'impugnazione della decisione pretorile violerebbero i suoi diritti costituzionali;
che ella tralascia pure di censurare la motivazione della sentenza impugnata attinente al rifiuto dell'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo;
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che in queste circostanze la - sottintesa - domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla B.________ SA.
Losanna, 16 dicembre 2021
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti