5D_206/2017 01.11.2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_206/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° novembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
Fondazione A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Clinica B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 4 ottobre 2017 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.158). 
 
 
Considerando:  
che la Fondazione A.________ ha escusso la Clinica B.________SA per l'incasso di fr. 11'000.-- oltre interessi; 
che con decisione 28 agosto 2017 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 6'000.-- oltre interessi, l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo; 
che con decreto 4 ottobre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso effetto sospensivo al reclamo presentato dalla Clinica B.________SA contro la decisione pretorile e annullato la comminatoria di fallimento nel frattempo notificata alla reclamante; 
che con ricorso in materia civile 20 ottobre 2017 la Fondazione A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di togliere l'effetto sospensivo al reclamo (e implicitamente di revocare l'annullamento della comminatoria di fallimento); 
che non occorre determinare se in concreto sia effettivamente aperta la via del ricorso in materia civile: il decreto contestato costituisce infatti una decisione in materia di misure cautelari, contro la quale può in ogni modo soltanto essere fatta valere - come nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale - la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; in relazione all'effetto sospensivo v. DTF 137 III 475 consid. 2); 
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che il rimedio all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: la ricorrente, infatti, omette di indicare un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato; 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini