5A_123/2010 21.04.2010
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_123/2010 
 
Sentenza del 21 aprile 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
I Camera civile del Tribunale di appello del 
Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria (tutela), 
 
ricorso contro la decisione emanata il 28 dicembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che A.________ è il padre di B.________, nata nel marzo 1992 da una relazione con una donna con cui non era sposato; 
che B.________ è stata accompagnata da misure previste dal diritto tutorio sin dall'età di due anni (curatore educativo, collocamento in un'istituzione e privazione della custodia parentale della madre); 
che dopo aver preso atto della rinuncia definitiva dell'autorità parentale da parte della madre, la Commissione tutoria regionale 14 ha con decisione 31 marzo 2009 istituito in favore di B.________ una tutela nel senso dell'art. 368 CC, designandole quale tutore il suo precedente curatore, e ha contestualmente incaricato il servizio medico psicologico di Bellinzona di valutare le capacità parentali del padre; 
che il 15 luglio 2009 l'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino ha respinto un ricorso con cui A.________ ha segnatamente contestato la designazione del tutore e rivendicato egli stesso l'autorità e la custodia sulla figlia; 
che A.________ ha adito la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino sia con un ricorso 4 agosto 2009 sia con un'istanza "per denegata o ritardata giustizia" 11 novembre 2009 e ha chiesto l'assistenza giudiziaria dopo aver ricevuto l'invito a versare un anticipo spese; 
che la Corte di appello ha respinto quest'ultima richiesta con decisione del 28 dicembre 2009 per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame; 
che i Giudici cantonali hanno rilevato l'assenza di una - sufficiente - motivazione riferita ai motivi della decisione impugnata e hanno ritenuto improponibile l'istanza per denegata e ritardata giustizia con cui l'insorgente pareva lamentarsi della loro inattività; 
che con ricorso 9 febbraio 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di accogliere la richiesta di assistenza giudiziaria formulata per la sede cantonale, di sottoporre la figlia ad una perizia psichiatrica e ad un'analisi tossicologica, e di sostituire il tutore con una persona di sua fiducia; 
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti il ricorrente nel suo prolisso e confuso ricorso non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale per ritenere i rimedi cantonali privi di possibilità di esito favorevole e quindi rifiutare la concessione dell'assistenza giudiziaria, ma si limita in sostanza a rievocare vicissitudini, per la maggior parte risalenti ad anni fa, e a reiterare accuse alle varie persone coinvolte nella procedura; 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 21 aprile 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti