9C_128/2024 26.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_128/2024  
 
 
Sentenza del 26 marzo 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 febbraio 2024 (32.2023.124). 
 
 
Visto:  
la decisione del 22 settembre 2023, con cui l'Ufficio assicurazioni invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto, per mancata collaborazione, la domanda di prestazioni AI inoltrata da A.________ nel gennaio 2023, 
la sentenza del 5 febbraio 2024, con cui il vicepresidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso del 9 novembre 2023 di A.________ contro la decisione amministrativa, 
il gravame al Tribunale federale inoltrato da A.________ il 21 febbraio 2024 (timbro postale), 
la comunicazione del 26 febbraio 2024 con la quale, per ordine del Presidente della III Corte di diritto pubblico, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva ancora essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata, 
l'atto complementare del ricorrente ricevuto dalla III Corte di diritto pubblico il 6 marzo 2024 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2, come pure 123 V 335 consid. 1a; 118 Ib 134 consid. 2), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso di A.________ datato 28 ottobre 2023 e consegnato all'Ufficio postale il 9 novembre 2023, 
che dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge difatti che la decisione dell'UAI impugnata è stata spedita con invio raccomandato il 22 settembre 2023 e che, visto l'infruttuoso tentativo di intimazione, il 25 settembre 2023 è stato emesso l'avviso di ritiro, con la conseguenza che il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 3 ottobre 2023 - ovvero il giorno seguente l'ultimo giorno di giacenza presso l'Ufficio postale (sul tema cfr. DTF 134 V 49 consid. 4 con riferimenti), considerato che l'insorgente non aveva ritirato l'invio - ed è giunto a scadenza il 2 novembre 2023, 
che l'insorgente si limita a indicare in modo generico e appellatorio - e pertanto già in maniera inammissibile (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3) - che "basandosi sulla data in cui ho effettivamente ricevuto in bucalettere il documento a cui rispondere, non è stato spedito tardi", 
che a nulla sorregge il ricorrente alludere nuovamente al secondo invio della decisione dell'UAI (ovvero l'invio del 5 ottobre 2023 per posta A della copia della decisione dell'UAI di rifiuto delle prestazioni), poiché l'autorità giudiziaria precedente ha già evidenziato l'irrilevanza giuridica dello stesso (sul tema cfr. DTF 127 I 31, 119 V 89 consid. 4b/aa entrambi con riferimenti), 
che nemmeno l'atto integrativo ricevuto dal Tribunale federale il 6 marzo 2024 giova al ricorrente, in quanto si sofferma sul merito della controversia, senza sostanziare alcunché sull'irricevibilità della sentenza cantonale, 
che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali della sentenza del Tribunale cantonale, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 26 marzo 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi