5A_577/2023 24.08.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_577/2023  
 
 
Sentenza del 24 agosto 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 luglio 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.77). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nell'esecuzione promossa dal Comune di X.________ nei confronti di A.________, l'11 luglio 2023 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha stabilito in fr. 2'810.-- mensili la parte dell'escusso al minimo esistenziale comune della sua famiglia (coperta dalla sua rendita AI a concorrenza di fr. 2'716.-- mensili) e ha pignorato la rendita previdenziale di fr. 1'821.-- mensili percepita dall'escusso presso l'istituto B.________ limitatamente a fr. 1'727.-- mensili. 
Con sentenza 24 luglio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, il ricorso inoltrato dall'escusso avverso tale provvedimento. La Corte cantonale ha osservato che il ricorrente non aveva esposto alcun motivo per cui l'UE avrebbe violato la legge o sarebbe incorso in un errore di apprezzamento (v. art. 17 cpv. 1 LEF), ma si era limitato a sollevare questioni di merito attinenti a sue pretese conseguenze finanziarie e personali che sfuggivano al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza. La Corte cantonale ha inoltre spiegato all'escusso che l'asserito accordo raggiunto con l'escutente di pagamento del debito (di attuali fr. 92'392.30) mediante rate mensili di fr. 100.-- non precludeva l'efficacia del pignoramento (salvo ritiro dell'esecuzione da parte del creditore) e che le rate versate potevano essere considerate quali acconti di pagamento nella discussa esecuzione. 
 
2.  
Con ricorso 4 agosto 2023 A.________ ha impugnato tale sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di non confermare il provvedimento dell'UE e, implicitamente, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Con scritto 21 agosto 2023 il ricorrente, riferendosi alla presente procedura, ha trasmesso al Tribunale federale una nuova decisione dell'Ufficio di esecuzione di Locarno del 17 agosto 2023 che stabilisce il minimo esistenziale dell'escusso in fr. 3'593.-- mensili e pignora la sua rendita previdenziale limitatamente a fr. 944.-- mensili. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
3.  
Occorre subito precisare che la nuova decisione di pignoramento dell'Ufficio di esecuzione di Locarno valida dal 17 agosto 2023 non può essere oggetto di ricorso al Tribunale federale, poiché non emana da un'autorità cantonale di ultima istanza (v. art. 75 cpv. 1 LTF). Essa può invece essere impugnata dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (v. art. 17 LEF), conformemente ai rimedi giuridici indicati nella decisione stessa. 
 
4.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco e in francese, come era diritto del ricorrente (v. art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
5.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Nel ricorso all'esame il ricorrente ribadisce quanto già fatto valere dinanzi all'autorità di vigilanza, ossia l'asserita conclusione di un accordo con l'escutente e il rischio di incorrere in problemi economici e personali in seguito al pignoramento della sua rendita previdenziale. Egli non si misura però con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto. Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese. 
 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La implicita richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 24 agosto 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini