4A_291/2023 20.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_291/2023  
 
 
Sentenza del 20 giugno 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Patrick Fini, 
opponente. 
 
Oggetto 
anticipo delle spese, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2023.5 13.2023.6). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nell'ambito della causa incoata con petizione 8 gennaio 2023 da A.________ nei confronti della B.________ AG per ottenere un risarcimento danni di fr. 1'500.--, il Pretore del distretto di Lugano ha chiesto, con ordinanza 19 gennaio 2023, all'attrice di versare un anticipo spese di fr. 400.--. 
 
2.  
La III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 2 maggio 2023, respinto il reclamo presentato da A.________. La Corte cantonale non ha ritenuto applicabile l'art. 8 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria (LTG; RL 178.200), che prevede una tassa di giustizia fra 100.-- e 200.-- franchi nelle controversie fino a un valore litigioso di fr. 30'000.--, perché la causa non concerne la locazione di un'abitazione o di locali commerciali come richiesto dalla predetta norma, ma riguarda un locale hobby. Ha considerato che il Pretore aveva tenuto conto delle peculiarità del caso, richiedendo un anticipo inferiore al limite previsto dall'art. 7 LTG per le procedure ordinarie e ha reputato inapplicabile l'art. 112 CPC, perché tale norma permette di chiedere la dilazione o il condono di spese solo una volta chiusa la procedura. 
 
3.  
A.________è insorta al Tribunale federale con ricorso 1° giugno 2023 (data del deposito alla posta), con cui postula l'annullamento della predetta sentenza, la constatazione che "è applicabile il diritto di locazione privato dove la parte più debole è sempre l'inquilino"e di essere esentata dal pagamento di spese giudiziarie o subordinatamente di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
La ricorrente riconosce che il valore litigioso previsto dall'art. 74 cpv. 1 LTF non è raggiunto in concreto, ma afferma che il ricorso in materia civile sarebbe nondimeno ammissibile, trattandosi dell'applicazione del diritto di locazione con le relative conseguenze - anche a livello di costi - per l'inquilino. Sennonché ciò non basta per considerare che la causa verta su una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, atteso che tale nozione va interpretata in maniera restrittiva e l'eccezione non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in un qualsiasi momento in una causa con un valore di lite sufficiente (sentenza 4A_145/2022 del 14 marzo 2023 consid. 1.4; DTF 134 III 267 consid. 1.2.3). Ora, la ricorrente non spiega né è ravvisabile perché ciò non sarebbe il caso con riferimento alla questione sollevata in concreto e concernente il campo di applicazione dell'art. 8 LTG. Ne segue che la decisione cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. 
 
5.  
La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di un anticipo delle spese giudiziarie non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (norma applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 117 LTF), unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 III 159 consid. 4.1, con rinvii). In materia di anticipo spese un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). 
In concreto la ricorrente si limita ad affermare di essere al beneficio di una rendita AVS con prestazioni complementari e che la pur minima spesa "che esula dal piccolo budget" la metterebbe in serie difficoltà. L'ammissibilità del ricorso dal profilo dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF appare quindi dubbia. La questione non merita tuttavia maggiore disamina, il ricorso rivelandosi - come si spiegherà - inammissibile per la sua carente motivazione. 
 
6.  
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). 
 
Ora, in concreto invano si cerca nel ricorso una censura che soddisfa le predette esigenze di motivazione. La ricorrente sostiene che l'anticipo richiesto sarebbe sproporzionato, perché qualora non si fosse trattato di una questione di locazione sarebbe stato competente il giudice di pace, che può unicamente prelevare tasse di giustizia fino a un massimo di fr. 300.--, e perché avrebbe dovuto essere applicato l'art. 8 LTG, atteso che il locale hobby può unicamente essere locato da chi abita nell'immobile. Così facendo ella si limita ad inammissibilmente proporre una propria personale interpretazione della tariffa cantonale, fondata peraltro su fatti che non risultano dalla decisione impugnata, ed effettuare paragoni fra situazioni differenti senza nemmeno tentare di far apparire contraria alla Costituzione la soluzione adottata dalla Corte cantonale. Infine, nemmeno quando si dilunga sull'art. 112 CPC, senza confrontarsi con le considerazioni della Corte cantonale, formula un'ammissibile censura. 
 
7.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va evaso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Non sussistono motivi per esentare la ricorrente dal pagamento della tassa di giustizia e la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 giugno 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti