4A_481/2023 15.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_481/2023  
 
Decreto del 15 dicembre 2023 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. John dell'Oro, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Olivier Corda, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto d'appalto; mercede, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.45). 
 
 
Considerando:  
che il Pretore del distretto di Lugano ha, con giudizio 23 febbraio 2023, respinto la petizione presentata dalla C.________ SA per ottenere sia la condanna di A.________ e B.________ a versarle fr. 509'240.30 sia il rigetto delle opposizioni interposte ai relativi precetti esecutivi; 
che con sentenza 22 agosto 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento dell'appello presentato dall'attrice e in riforma del giudizio di primo grado, accolto la petizione; 
che con ricorso in materia civile del 27 settembre 2023 A.________ e B.________ postulano, in riforma della sentenza di appello, la reiezione della petizione; 
che contestualmente al ricorso i ricorrenti hanno chiesto una prima sospensione della procedura fino al 30 novembre 2023, concessa con decreto presidenziale dell'11 ottobre 2023, dopo aver raccolto il consenso dell'opponente; 
che su nuova richiesta la Presidente della Corte adita ha, con decreto del 6 dicembre 2023, prorogato la sospensione della procedura fino al 15 dicembre 2023; 
che con lettera 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno comunicato il ritiro del ricorso e hanno chiesto di stralciare la causa in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, di compensare le ripetibili e di contenere al minimo le spese; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, non essendo stato effettuato uno scambio di scritti; 
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:  
 
1.  
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti