4A_408/2023 11.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_408/2023  
 
 
Sentenza dell'11 ottobre 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ GmbH, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di leasing, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.39). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il 29 dicembre 2020 la C.________ SA, con cui A.________ aveva stipulato (quale prenditore) un contratto di leasing concernente un'autovettura Renault, ha ceduto alla B.________ GmbH le proprie pretese derivanti dal menzionato contratto. 
Dopo aver invano escusso A.________ ed esperito un tentativo di conciliazione infruttuoso, la B.________ GmbH ha adito il Pretore del distretto di Lugano per ottenere il versamento di fr. 10'682.25, ridotti in sede dibattimentale a fr. 10'622.25. A.________ si era opposto all'azione dichiarando di avere un credito nei confronti della cedente, risultante da un precedente contratto di leasing riguardante un camioncino Nissan, che poneva in compensazione ai canoni non pagati del contratto di leasing dell'automobile. In accoglimento della petizione, il Pretore aggiunto ha condannato il convenuto a pagare all'attrice fr. 10'622.25 e ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. 
 
2.  
Con sentenza 26 giugno 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello presentato da A.________. Esaminando gli atti di causa, la Corte cantonale ha ritenuto che l'importo di fr. 10'000.--, rivendicato dal convenuto e posto in compensazione, era costituito da una cosiddetta "tassa fissa unica", e cioè da un importo iniziale che il prenditore del leasing paga in aggiunta ai singoli canoni e che determina l'ammontare di quest'ultimi (più è alta la "tassa fissa unica" minore risulta il singolo canone mensile). La "tassa fissa unica", diversamente da una cauzione, non va quindi restituita alla fine del contratto di leasing, ma fa parte del corrispettivo dovuto dal prenditore, ragione per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non sussiste alcun credito da porre in compensazione. 
 
3.  
A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile e sussidiario in materia costituzionale del 23 agosto 2023, postulando l'annullamento della condanna al pagamento di fr. 10'622.25. Il 25 settembre 2023 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
Il ricorrente riconosce di non aver pagato i canoni del secondo contratto di leasing e che il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è in concreto raggiunto. Ritiene tuttavia che tale rimedio sia ammissibile perché la controversia pone una questione giuridica di importanza fondamentale. A torto. La questione da risolvere verte infatti semplicemente sull'interpretazione del - primo - contratto di leasing. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso nemmeno la circostanza che la causa sia stata incoata dalla cessionaria del credito ha trasformato la lite in una controversia che concerne una questione di diritto di importanza fondamentale in cui sono stati limitati i diritti del convenuto (art. 169 CO; v. in particolare sulla possibilità di compensare un credito ceduto DTF 85 II 111 consid. 1). Ne segue che la decisione impugnata è solo suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. 
 
5.  
Con un tale rimedio di diritto può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il ricorrente deve pertanto indicare nel gravame i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). 
Ora, invano si cerca nel prolisso gravame una qualsiasi censura riferita ai considerandi della sentenza impugnata e volta a far apparire arbitraria (e quindi insostenibile) l'interpretazione del - primo - contratto di leasing che la Corte cantonale ha effettuato basandosi segnatamente sul suo tenore e in cui ha determinato la natura di "tassa fissa unica" dell'importo di fr. 10'000.-- versato in tale ambito. Il ricorrente si limita infatti a proporre una propria personale versione della vicenda. Ne segue che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, richiamato dall'art. 117 LTF). 
 
6.  
Da quanto precede discende che la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 ottobre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti