8C_620/2023 09.11.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_620/2023  
 
 
Sentenza del 9 novembre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assegno familiare (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 agosto 2023 (39.2023.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione dell'11 maggio 2023, confermata su reclamo il 6 giugno 2023, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino (di seguito: la "Cassa") ha respinto la richiesta di condono (art. 25 LPGA [RS 830.1]) formulata dai coniugi A.A.________ e B.A.________ per la restituzione dell'importo di fr. 1'100.- percepito a torto relativamente agli assegni integrativi per i mesi di ottobre e novembre 2022. La Cassa ha ritenuto inadempiuto il presupposto della buona fede poiché i coniugi non avevano comunicato tempestivamente che A.A.________ avesse svolto delle attività lavorative nei mesi in questione. 
 
B.  
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con sentenza del 28 agosto 2023 il ricorso contro la decisione su reclamo del 6 giugno 2023. 
 
C.  
Contro tale sentenza A.A.________ e B.A.________ presentano "un ricorso" al Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 84 consid. 1).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha ritenuto che i ricorrenti potevano e dovevano essere al corrente dell'obbligo di informazione immediato nei confronti della Cassa in merito all'inizio di un'attività lavorativa. Tale dovere era stato espressamente indicato nella domanda di rinnovo - sottoscritta dai coniugi - e nella decisione di riconoscimento dell'assegno integrativo per il periodo in questione. I ricorrenti stessi ne erano al corrente, avendo inoltrato le buste paga a dicembre 2022 indicando "documenti che servono per i vostri calcoli" e avendo ammesso nella procedura cantonale che "la comunicazione [c'era] stata, con tempi non tempestivi". La buona fede non poteva pertanto essere riconosciuta e la decisione su reclamo del 6 giugno 2023 andava confermata.  
 
2.2. I ricorrenti impugnano la decisione del Tribunale cantonale limitandosi a chiedere di essere temporaneamente dispensati dalla restituzione dell'importo dovuto, affermando di non essere in condizione di farlo a causa di una forte difficoltà economica dovuta all'attuale mancanza di un lavoro del marito. Tuttavia, così facendo, essi non spiegano - come dovrebbero - in che modo il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o conterrebbe accertamenti inesatti.  
Appare ad ogni modo opportuno rilevare che al consid. 5 della decisione su reclamo del 6 giugno 2023 (come esposto al consid. 1.3 della sentenza avversata) ai ricorrenti era già stata indicata la possibilità, alla relativa crescita in giudicato, di trovare una soluzione di restituzione confacente alle loro disponibilità, come ad esempio una rateizzazione di quanto dovuto. Al riguardo, i ricorrenti sono pertanto invitati a rivolgersi alla Cassa. 
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alle parti soccombenti (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 9 novembre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi