7B_828/2023 09.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_828/2023  
 
 
Sentenza del 9 novembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Koch, Giudice unica, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2023.234). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con scritto datato 8 settembre 2023, A.________ ha denunciato alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello il suo ex marito B.________e i suoi "ignoti complici" per le minacce di morte proferite nei suoi confronti sia prima che dopo il divorzio pronunciato nel 2003. Il citato scritto è stato trasmesso per competenza al Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
Il 12 settembre 2023, la Procuratrice pubblica ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. 
A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla Corte dei reclami penali, la quale ha dichiarato irricevibile il reclamo con sentenza del 29 settembre 2023. 
 
B.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza di riformarla nel senso che venga dato seguito alla sua denuncia e che venga perseguito il suo ex marito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_326/2023 del 6 settembre 2023 consid. 1.2; 6B_482/2023 del 5 giugno 2023 consid. 3).  
 
 
1.3. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; 139 II 233 consid. 3.2; sentenza 7B_3/2023 del 31 agosto 2023 consid. 3).  
 
1.4. In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. La ricorrente si limita a esprimersi sul merito dei fatti denunciati, sulla presunta inattività della Corte cantonale, la quale non si sarebbe mai adoperata per darle una risposta in merito alle sue richieste, e sulla sua situazione personale. Tali aspetti esulano dall'oggetto della presente procedura, circoscritto alla pronuncia di inammissibilità del reclamo. Su questo punto, tuttavia, la ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso.  
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice unica: Il Cancelliere: 
 
Koch Caprara