6F_31/2023 04.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_31/2023  
 
 
Sentenza del 4 ottobre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
E.________, 
patrocinato dall'avv. Gianluca Padlina, 
istante, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. Maria Galliani, 
3. Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Cantone Ticino, 
via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
controparti, 
 
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza 6B_43/2022 
del 13 gennaio 2023 del Tribunale federale svizzero (incarto CRP n. 60.2021.48). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 27 gennaio 2021, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono di un procedimento penale aperto nei confronti di E.________, ponendo una parte delle spese procedurali a suo carico e negandogli un indennizzo giusta l'art. 429 CPP. Il magistrato inquirente lo ha inoltre condannato a versare al Comune di X.________ un'indennità ai sensi dell'art. 433 CPP
Con sentenza dell'11 novembre 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo presentato da E.________ contro il decreto di abbandono. 
 
B.  
Con sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso in materia penale di E.________ contro la sentenza della CRP, annullando il giudizio impugnato e rinviandole la causa per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il Tribunale federale ha ritenuto il gravame fondato limitatamente alla questione dell'indennità riconosciuta al Comune di X.________, che doveva essere annullata. 
 
C.  
Con sentenza del 3 luglio 2023, la Corte cantonale ha statuito nuovamente sulla causa, accogliendo parzialmente il reclamo di E.________ e annullando il dispositivo del decreto di abbandono concernente l'obbligo di versare un'indennità al Comune di X.________. 
 
D.  
Il 7 settembre 2023 E.________ ha chiesto la revisione della sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023 del Tribunale federale, invocando quale motivo di revisione l'art. 121 lett. d LTF. L'istante postula l'accoglimento integrale del suo ricorso in materia penale contro la sentenza dell'11 novembre 2021 della CRP e l'accollamento allo Stato del Cantone Ticino delle spese giudiziarie poste a suo carico. 
E.________ ha contestualmente impugnato la sentenza del 3 luglio 2023 della CRP con un nuovo ricorso al Tribunale federale (causa 7B_594/2023). 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. Deve rispettare i requisiti di ammissibilità, in particolare le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 6F_22/2022 del 22 settembre 2022 consid. 1 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Secondo questa disposizione, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se esso, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. L'istante rimprovera a questa Corte di non avere tenuto conto del contenuto di un verbale d'interrogatorio dinanzi al Procuratore pubblico del 30 marzo 2012, nell'ambito del quale gli sarebbero state prospettate le ipotesi di reato nei suoi confronti.  
 
2.2. La domanda di revisione fondata sul motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF deve essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF; sentenze 6F_9/2020 del 1° aprile 2020 consid. 2.2; 1F_2/2020 del 30 gennaio 2020 consid. 2; 4F_2/2019 del 28 febbraio 2019 consid. 1.2; 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 3.1). La sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023, di cui è chiesta la revisione, è stata notificata al patrocinatore del ricorrente il 30 gennaio 2023. La domanda in esame (del 7 settembre 2023) è quindi tardiva e come tale inammissibile. L'emanazione del nuovo giudizio della Corte cantonale, il 3 luglio 2023, non è rilevante sotto il profilo della tempestività della domanda di revisione della sentenza di rinvio del Tribunale federale.  
 
 
3.  
Ne segue che la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 ottobre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni