5A_732/2023 03.10.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_732/2023  
 
 
Sentenza del 3 ottobre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano, 
 
B.________ AG, 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 settembre 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.32). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nelle esecuzioni promosse dalla B.________ AG, dalla Confederazione svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________, il 6 aprile 2023 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha fissato il minimo vitale comune dell'escusso e della moglie a fr. 2'253.30 mensili e ha pignorato presso la datrice di lavoro dell'escusso l'importo eccedente fr. 1'272.15 mensili (corrispondente alla differenza tra il suo salario di fr. 3'093.65 mensile e la sua quota di 56.46 % del minimo vitale comune). 
Con sentenza 18 settembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha, in parziale accoglimento di un ricorso dell'escusso, aumentato il minimo esistenziale mensile comune di A.________ e della moglie a fr. 3'151.05 e limitato il pignoramento del reddito alla quota eccedente fr. 1'779.10. La Corte cantonale ha in particolare ricordato che, ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo d'esistenza comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell'escusso per la somma dei redditi. 
 
2.  
Con ricorso 25 settembre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
Nel rimedio all'esame il ricorrente riconosce di dover rimborsare i suoi debiti, ma ritiene ingiusto che anche sua moglie "sia costretta a partecipare a tale rimborso ", dato che i debiti sarebbero stati accumulati prima del matrimonio. Egli contesta l'importo pignorabile e chiede di continuare a pagare fr. 300.-- mensili. 
Attraverso tali generiche affermazioni, il ricorrente non si confronta tuttavia minimamente con l'impugnato giudizio e non spiega in che modo esso sarebbe contrario al diritto. Il rimedio non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 3 ottobre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini