4A_551/2022 12.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_551/2022  
 
 
Sentenza del 12 dicembre 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2022.102/112). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con petizione 4 maggio 2021 B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano il suo ex legale avv. A.________, chiedendone la condanna al versamento di euro 2'430'044.61 e alla restituzione dei titoli depositati presso due specificate banche, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo. La convenuta ha, dal canto suo, sollevato numerose contestazioni ed eccezioni preliminari e chiesto in via riconvenzionale di condannare l'attore al pagamento di fr. 25'000'000.--. 
Il Pretore ha, con decisione 7 giugno 2022, stralciato dai ruoli, per mancato pagamento dell'anticipo spese, l'azione riconvenzionale e respinto le eccezioni e contestazioni preliminari della convenuta. 
 
2.  
Con sentenza 25 ottobre 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto sia la domanda di assistenza giudiziaria di A.________ sia, nei limiti della sua ricevibilità, il reclamo da questa presentato. Per quanto qui interessa, la Corte cantonale ha accertato che la convenuta aveva confermato al Giudice di primo grado con e-mail del 28 maggio 2022 un recapito in Svizzera, dove questi ha notificato la decisione. Con riferimento alla criticata competenza territoriale ha poi considerato il rimedio di diritto motivato in modo carente, perché l'insorgente si era limitata a debitamente contestare solo la prima delle tre considerazioni fra di loro indipendenti (reale domicilio determinato in base al centro degli interessi, proroga del foro contenuta nella procura sottoscritta dall'attore e foro del luogo di adempimento o di un eventuale atto illecito) su cui il Pretore aveva ritenuto data la sua competenza. 
 
3.  
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 30 novembre 2022 con cui postula, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via pregiudiziale la constatazione dell'inesistenza di una specificata sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino e della nullità della summenzionata sentenza civile, in via principale la riforma di quest'ultima nel senso che è accertato il suo domicilio in Croazia e accolta l'eccezione di difetto di competenza del giudice svizzero e in via subordinata il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché verifichi il suo domicilio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
Il 7 dicembre 2022 la ricorrente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria separata dal ricorso. 
 
4.  
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). 
Nella fattispecie il prolisso ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Innanzi tutto l'arzigogolo concernente le sentenze penali si rivela completamente avulso dalle censure trattate nel giudizio impugnato. Quando poi si dilunga sui requisiti che una notifica di atti giudiziari in Croazia deve soddisfare, la ricorrente dimentica che la Corte cantonale ha accertato che ella aveva comunicato un recapito postale in Svizzera dove possono essere effettuate le notifiche giudiziarie e che è stato utilizzato a tale scopo. Infine, riferendosi all'asserita incompetenza territoriale, la ricorrente incentra il gravame sul suo preteso domicilio all'estero, ma nemmeno afferma di aver contestato nel rimedio cantonale tutte le tre motivazioni indipendenti addotte dal Pretore a fondamento della sua competenza. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, non motivato in modo sufficiente, si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF. In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 dicembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti