1C_53/2023 23.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_53/2023  
 
 
Sentenza del 23 maggio 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
X.________, 
patrocinato dagli avv.ti Milo Caroni e dr. Carlo Carafa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, 
 
Comune di Y.________. 
 
Oggetto 
Revisione del piano regolatore del Comune di Y.________, zona speciale dell'aeroporto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (90.2018.18). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
II 28 marzo 2000, il Consiglio comunale di Y.________ ha adottato una variante del piano regolatore, che ha assegnato il comparto occupato dall'ex aerodromo alla zona speciale dell'aeroporto (ZSA), destinata alla realizzazione di edifici, attrezzature e impianti per promuovere l'attrattività turistica e culturale della regione. L'area, disciplinata dall'art. 48 bis delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), è suddivisa in tre comparti (A [verso nord], B [centrale] e C [verso sud]), con caratteristiche edificatorie e funzionali proprie. La variante è stata approvata il 23 gennaio 2001 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino (risoluzione n. 393) con alcune modifiche, concernenti in particolare la protezione delle superfici di prato secco presenti nei comparti B e C.  
 
B.  
Il 30 gennaio 2012 il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano regolatore. La ZSA, disciplinata ora dall'art. 43 NAPR, è rimasta suddivisa in tre comparti (A, B e C). In corrispondenza del comparto C, destinato ora a ospitare unitamente al comparto B anche infrastrutture golfistiche, è stata istituita la zona di protezione della natura (ZPN3), retta dall'art. 22 NAPR. L'art. 43 NAPR ammette nei comparti A e B anche l'insediamento di contenuti abitativi. 
 
C.  
Il Consiglio di Stato ha approvato la revisione con risoluzione del 17 giugno 2015 (n. 2438). La ZSA è stata tuttavia oggetto di svariate decisioni di non approvazione e di modifiche. In particolare non è stata approvata la ZPN3 a causa dell'importanza del prato secco e dell'elaborazione in corso da parte del Cantone di un decreto di protezione. Il Governo ha quindi sospeso la decisione in corrispondenza del perimetro (più ampio) inventariato nei comparti B e C, indicando che il piano regolatore dovrà riprendere il perimetro del decreto. Per lo stesso motivo ha sospeso anche l'approvazione dei contenuti golfistici nei comparti B e C. Ha ritenuto inoltre imprecisa la delimitazione grafica dei comparti A, B e C, emendandola come riportato nell'allegato 13 e non ha approvato la possibilità di insediare contenuti abitativi nei comparti A e B. 
 
D.  
Contro la citata risoluzione governativa sono stati inoltrati 17 ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo, tra i quali quello del 19 agosto 2015 di X.________ (inc. n. 90.2015.81), con il quale si chiedeva di annullarla limitatamente alla mancata approvazione dei contenuti abitativi. La giudice delegata, considerate le trattative in corso tra le parti, ha sospeso tutte le procedure. 
II 6 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha adottato il Decreto cantonale di protezione del prato secco Ex Aerodromo (in seguito: il Decreto di protezione), contro il quale non sono stati interposti ricorsi. L'area protetta comprende la quasi totalità del comparto C e circa la metà di quello B. Con risoluzione del 29 agosto 2018 (n. 3934) il Consiglio di Stato ha uniformato il piano regolatore comunale al Decreto di protezione, inserendo il perimetro della zona protetta e adeguando l'art. 22 NAPR, che richiama direttamente le disposizioni del Decreto di protezione (dispositivo n. 1.1); non ha approvato inoltre le infrastrutture golfistiche poiché gran parte dei comparti B e C, dov'erano previste sono ora sottoposte al Decreto di protezione (dispositivo n. 1.2). Nei considerandi ha inoltre dichiarato che le superfici sospese non interessate dal Decreto di protezione sono invece approvate e attribuite alla zona speciale dell'aeroporto secondo l'allegato n. 3. Ha poi stralciato dall'art. 43 NAPR le prescrizioni particolari relative al prato secco e la destinazione "infrastrutture golfistiche" nei comparti B e C. Adito da X.________, con decisione del 20 dicembre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso in quanto ricevibile. 
 
E.  
Avverso questa sentenza X.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di riformulare la decisione impugnata nel senso di stralciare dalla decisione governativa del 29 agosto 2018 il dispositivo n. 1.2 relativo alla non approvazione delle infrastrutture golfistiche e di retrocedere al Consiglio di Stato l'incarto per quanto concerne l'attribuzione delle superfici sospese, non interessate dal Decreto di protezione, attribuite nei considerandi della decisione governativa alla zona speciale dell'aeroporto "affinché provveda ad esplicitare tali decisioni con una risoluzione conforme alle disposizioni formali applicabili". In via subordinata, postula di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'incarto alla Corte cantonale per nuovo giudizio dopo aver esperito i necessari accertamenti istruttori e statuendo nel merito circa l'attribuzione delle superfici sospese non interessate dal Decreto di protezione; in via ancor più subordinata, domanda che la Corte cantonale trasmetta l'incarto al Consiglio di Stato per nuova decisione; in via ulteriormente subordinata, di rinviare direttamente al Consiglio di Stato la causa per nuovo giudizio. 
La Sezione dello sviluppo territoriale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Municipio di Y.________ propone di accogliere il gravame per violazione dell'autonomia comunale. La Corte cantonale, apportate alcune precisazioni, si riconferma nell'impugnata sentenza. Nella replica il ricorrente e il Comune ribadiscono le loro conclusioni. L'Ufficio federale dello Sviluppo territoriale (ARE), sottolinea che il ricorso non solleva questioni d'ordine pianificatorio che renderebbero necessarie sue osservazioni, mentre l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), rilevato che il ricorrente non invoca una violazione del diritto federale, non si pronuncia in merito, osservazioni trasmesse alle parti per conoscenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 476 consid. 1).  
 
1.2. La legittimazione a ricorrere del patriziato, quale proprietario di fondi oggetto della decisione impugnata, è pacifica.  
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede, diritto di essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 149 I 105 consid. 2.1; 147 I 73 consid. 2.1).  
 
2.2. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, queste disposizioni sono esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 149 II 225 consid. 5.2; 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha accertato che con la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha uniformato il piano regolatore comunale al Decreto cantonale di protezione, inserendovi il perimetro della zona protetta e adeguato l'art. 22 NAPR, che richiama direttamente le disposizioni del Decreto, mentre non ha approvato la possibilità di insediarvi strutture golfistiche. Ha sottolineato che, per contro, è solo nei considerandi che il Governo ha dichiarato che le superfici sospese non interessate dal Decreto sono approvate e attribuite alla zona speciale dell'aeroporto, mentre ha stralciato dall'art. 43 NAPR le prescrizioni particolari relative al prato secco e la destinazione "infrastrutture golfistiche" nei comparti B e C.  
Ha rilevato che nella decisione governativa quanto dichiarato in merito all'approvazione/attribuzione delle superfici sospese non toccate dal Decreto e allo stralcio delle prescrizioni particolari relative al prato secco, verosimilmente per una svista, non è stato riportato nel dispositivo della stessa, che non contiene neppure rinvii ai considerandi. Al riguardo l'istanza precedente ha osservato che l'autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della decisione e che non si estende invece ai motivi. Ha ricordato che un ricorso è irricevibile quando è volto a ottenere una modifica della motivazione e non del dispositivo della decisione impugnata, poiché le motivazioni non partecipano in linea di massima alla forza di cosa giudicata, eccezion fatta quando il dispositivo rinvia esplicitamente ai considerandi che l'hanno determinato. 
Ne ha concluso che nella fattispecie, poiché l'autorità materiale di cosa giudicata si riferisce solo al dispositivo e non ai motivi, al ricorrente fa difetto un interesse attuale degno di protezione a contestare le rappresentazioni grafiche, nella misura in cui al suo dire non indicherebbero con precisione e in modo univoco quali superfici, precedentemente sospese, non sono interessate dal Decreto di protezione e in quale comparto della zona speciale aeroporto esse sono inserite. Ha quindi ritenuto che, in difetto di una decisione impugnabile, su questo punto il ricorso è irricevibile. 
La Corte cantonale ha stabilito che l'oggetto del contendere si limita pertanto, da un lato, all'inserimento del perimetro della zona protetta dal Decreto di protezione nel piano regolatore con contestuale adeguamento dell'art. 22 NAPR e, dall'altro, alla mancata approvazione della possibilità di insediare infrastrutture golfistiche nei comparti B e C. Ha quindi ritenuto che il Patriziato è legittimato a contestare soltanto questi due aspetti. Ha aggiunto che spetterà al Consiglio di Stato valutare se emanare una nuova decisione in merito agli aspetti omessi dal dispositivo oppure se attendere l'eventuale allestimento di una variante da parte del Comune e decidere nell'ambito dell'approvazione futura della stessa. 
 
3.2. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso, o una parte di esso nel merito, in concreto per carenza di una decisione impugnabile su un determinato punto, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; 138 III 466 consid. 1.2 in fine).  
Ora, il ricorrente non dimostra che le citate conclusioni dei giudici cantonali, con le quali si confronta in maniera generica, sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrarie, in particolare riguardo all'accertamento sulla portata del dispositivo della decisione governativa (sul tema cfr. DTF 148 III 371 consid. 5.3.2; sentenza 6B_1189/2017 del 23 maggio 2018 consid. 1.3). Esso non critica in particolare la conclusione secondo cui non può vantare un interesse pratico a contestare le rappresentazioni grafiche, rappresentazioni sulle quali è in sostanza incentrato, in maniera inammissibile, il ricorso. 
Al riguardo, e con riferimento alla citata "svista" rimproverata dai giudici cantonali al dispositivo della decisione governativa, il ricorrente si limita a indicare infatti la negligenza compiuta dal Governo, ad accennare in maniera generica al principio della buona fede (art. 9 Cost.) e a richiamare l'art. 20 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), secondo cui una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Ora, difettoso è semmai il dispositivo della risoluzione governativa, non la notifica della stessa. Egli osserva poi che la Corte cantonale avrebbe nondimeno considerato le censure relative alla mancata precisione sull'esatta suddivisione dei settori, estrapolata dalla decisione governativa ancora oggetto di ricorsi e quindi al suo dire non ancora vincolante. Ammette quindi che, al riguardo, non si è (ancora) in presenza di una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 149 II 170 consid. 1.2), né incidentale (sull'impugnabilità di decisioni incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF vedi DTF 149 II 476 consid. 1.2.1 e rinvii; 149 II 170 consid. 1.3). 
 
3.3. Il ricorrente, adducendo inoltre che per motivi di economia procedurale il Consiglio di Stato non ha provveduto a verificare in modo chiaro quali superfici oggetto del Decreto di protezione avrebbero interessato concretamente i settori B e C, insiste sul fatto che agli atti non figura alcun documento che permetta di evidenziarne la reale estensione, criticando in particolare l'assenza di planimetrie al riguardo. Egli incentra in sostanza il ricorso, in maniera inutilmente prolissa, ripetitiva e inammissibile, sulla mancanza di precisione circa l'integrazione nei settori B e C delle superfici oggetto del Decreto di protezione, insistendo sulla pretesa imprecisione del rilievo cartografico e il mancato allestimento di un referto peritale al riguardo. Accenna a una lesione del diritto d'essere sentito poiché la Corte cantonale ha deciso la causa sulla base degli atti, senza assumere le prove richieste, in particolare l'allestimento di una perizia. Non dimostra tuttavia perché la Corte cantonale avrebbe, a torto, ritenuto irricevibili tali censure per carenza di un interesse attuale.  
 
4.  
 
4.1. Il Patriziato invoca una violazione del diritto di essere sentito adducendo che non ha potuto esprimersi preventivamente sulla decisione presa nei suoi confronti, insufficientemente motivata, nonché per non avere potuto far assumere mezzi di prova al suo dire rilevanti.  
 
4.2. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. Questa garanzia impone all'autorità di motivare il suo giudizio in modo da permettere all'interessato di afferrarne la portata e, se del caso, di impugnarlo con cognizione di causa, nonché all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 142 IV 245 consid. 4.3). È tuttavia sufficiente ch'essa, come in concreto, si esprima su tutti i punti decisivi e pertinenti per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).  
 
4.3. Il diritto d'essere sentito comprende anche il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 1.4 e 3.1).  
Questa garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio: nell'ambito di questa valutazione le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1), i cui estremi non sono realizzati in concreto. Le generiche critiche formulate dal ricorrente non dimostrano infatti, considerati i citati limiti del giudizio e l'eventuale adozione di una successiva decisione da parte del Consiglio di Stato, che la rinuncia ad assumere ulteriori mezzi di prova sarebbe costitutiva di un apprezzamento anticipato arbitrario delle prove (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). D'altra parte, con riferimento alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). L'adempimento di questi estremi, anche per i motivi che verranno esposti in seguito, non è dimostrato nel caso in esame. L'istanza precedente ha inoltre osservato, rettamente, che il Decreto di protezione, non impugnato dal ricorrente, è stato adottato dal Consiglio di Stato dopo aver sentito i comuni, i proprietari e i gestori, come richiesto dall'art. 15 cpv. 2 e 4 della legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN; RL 480.100). 
 
4.4. Giova rilevare inoltre che il diritto d'essere sentito si riferisce principalmente all'accertamento dei fatti. Il diritto delle parti d'essere interpellate su questioni giuridiche è riconosciuto solo in misura limitata, ossia quando l'autorità interessata intende fondarsi su norme giuridiche la cui presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle stesse, quando la situazione giuridica si è modificata o quando sussiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio, circostanze non invocate dal ricorrente. Il diritto d'essere sentito non si riferisce di massima al prospettato giudizio. L'autorità non è quindi tenuta a sottoporre in anticipo alle parti il ragionamento ch'essa intende porre a fondamento della sua decisione affinché presentino le loro osservazioni al riguardo, eccezione fatta quand'essa intenda fondarla su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna parte si è prevalsa della sua rilevanza e non poteva aspettarsene la pertinenza (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1). Nella fattispecie il ricorrente era a conoscenza dell'adozione del Decreto di protezione, ch'egli non ha contestato, e quindi anche del fatto ch'esso avrebbe dovuto essere integrato nel piano regolatore, motivo per cui il Governo e la Corte cantonale non erano tenuti a sottoporgli previamente l'argomentazione giuridica posta poi a fondamento delle loro decisioni, né le hanno fondate su nuovi mezzi di prova, sui quali il ricorrente non avrebbe potuto esprimersi e che avrebbero avuto un'influenza sulla procedura (DTF 143 IV 380 consid. 1.1 e consid. 1.4.1).  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente fa valere una lesione dell'autonomia comunale (art. 50 Cost., art. 16 cpv. 2 Cost./TI [RL 101.000]) poiché la Corte cantonale, contrariamente al Consiglio di Stato, non disporrebbe di massima di pieno potere cognitivo. Critica il fatto ch'essa ha nondimeno confermato la decisione governativa di non rinviare gli atti al Comune affinché quest'ultimo si potesse rideterminare, nell'ambito della sua autonomia, sull'assetto pianificatorio alla luce del Decreto di protezione.  
 
5.2. In un ricorso fondato sull'autonomia comunale questa garanzia, che può essere fatta valere anche dai cittadini e in concreto dal Patriziato visto ch'essa ha un influsso sulla sua situazione giuridica o di fatto (DTF 143 II 120 consid. 7.1; 141 I 36 consid. 1.2.4), dev'essere invocata in maniera sufficientemente motivata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 I 81 consid. 4.3; 140 I 90 consid. 1.1; sentenza 1C_477/2023 del 12 febbraio 2024 consid. 3.4), ciò che si verifica nella fattispecie.  
 
5.3. Nel campo edilizio e della pianificazione del territorio il Comune ticinese beneficia in linea di principio di un ampio margine di decisione e di apprezzamento, che la giurisprudenza fa rientrare nell'autonomia tutelabile (DTF 142 I 26 consid. 3.5). Così esso dispone di autonomia nell'allestimento del piano regolatore, nell'adozione delle relative norme di attuazione e nella loro applicazione (DTF 143 I 272 consid. 2.3.2). Sapere se questa sia stata disattesa è questione di merito, non di ammissibilità (DTF 146 I 36 consid. 1.4; 140 I 90 consid. 1.1). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto cantonale o comunale autonomo ed esigere che le autorità cantonali di ricorso o di vigilanza osservino, da un lato, i limiti formali posti al loro intervento dalla legge e, dall'altro, che applichino in modo corretto il diritto materiale determinante. Il Tribunale federale esamina liberamente se l'istanza cantonale di ricorso ha rispettato il margine di apprezzamento che rientra nel campo di applicazione dell'autonomia comunale (DTF 145 I 52 consid. 3.1; 143 II 553 consid. 6.3.1). In tale ambito, un abuso del potere di cognizione da parte dell'istanza di ricorso realizza di massima gli estremi dell'arbitrio (DTF 140 I 201 consid. 6.1; 136 I 395 consid. 2; sentenza 1C_328/2022 del 20 novembre 2023 consid. 2.4).  
 
5.4. L'istanza precedente ha rilevato che tale autonomia non è assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT (RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso, segnatamente il Consiglio di Stato del Cantone Ticino (art. 29 cpv. 1 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100), che approva il piano e decide i ricorsi con pieno potere cognitivo, non circoscritto solo alla legalità, ma esteso anche all'opportunità delle scelte pianificatorie. Il Consiglio di Stato non può comunque sostituire semplicemente il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettare il diritto di quest'ultimo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna (vedi sul tema sentenza 1C_328/2022, citata, consid. 2.4 e rinvii). La Corte cantonale ha osservato che il suo potere cognitivo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST in relazione agli art. 69 segg. LPAmm). Ha sottolineato che fanno tuttavia eccezione i casi in cui esso interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 lb 81 consid. 3), ossia nei casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione, rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (RAFFAELLO BALERNA, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).  
L'istanza precedente non ha ravvisato una violazione dell'autonomia comunale. Ha rilevato infatti che nell'ambito della procedura di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve, di massima, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, in applicazione dell'art. 29 cpv. 2 LST e per rispettare l'autonomia comunale. Ha ricordato che il Governo può nondimeno apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano al Comune, quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito o come nella fattispecie, nel caso di un'unica soluzione senza possibili alternative, soluzione che s'imponeva con tale evidenza da rendere superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio al comune. 
Ha osservato che con la risoluzione del 17 giugno 2015, il Governo non ha approvato la zona comunale di protezione della natura ZPN3 sospendendone la decisione in corrispondenza del perimetro più ampio inventariato e indicando che il piano regolatore dovrà riprendere il perimetro del Decreto di protezione, ciò che è conforme con quanto disposto dall'art. 16 cpv. 2 LCN. Questa norma recita che il piano regolatore deve segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione. Questa soluzione è conforme anche a quanto stabilito dall'art. 15 cpv. 4 del regolamento del 23 gennaio 2013 della LCN (RLCN; RL 480.110), secondo cui, in presenza di una revisione o modifica del piano regolatore, il decreto di protezione può essere coordinato con la procedura di piano regolatore. Ha ritenuto giustificato che il Governo abbia deciso sulle parti sospese, come preannunciato nella risoluzione del 2015, e ch'esso, in tali circostanze, abbia ritenuto superfluo e dilatorio rinviare gli atti al Comune affinché quest'ultimo delimitasse graficamente nei piani il perimetro del Decreto di protezione, ciò che avrebbe comportato il medesimo risultato. 
 
5.5. Il ricorrente non si confronta con quest'argomentazione, decisiva, della quale non tenta di dimostrare l'arbitrarietà. Questa soluzione corrisponde del resto all'invalsa prassi vigente nel Cantone Ticino, illustrata nella decisione impugnata. Il Consiglio di Stato e la Corte cantonale non hanno infatti scelto, tra più soluzioni disponibili e appropriate, quella che preferivano, né hanno sostituito una valutazione adeguata del Comune con una loro valutazione (DTF 146 II 367 consid. 3.1.4; sentenza 1C_328/2022, citata, consid. 4.2). Il ricorrente disattende la notoria cognizione più ampia che spetta alla Corte cantonale quando è impugnata una modifica d'ufficio del piano regolatore disposta dal Consiglio di Stato. D'altra parte esso non contesta, per lo meno con una motivazione che soddisfi i requisti dell'art. 106 cpv. 1 LTF, la prassi secondo cui il Governo può apportare delle modifiche d'ufficio nei casi come quello in esame quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito. Né il Patriziato dimostra perché in concreto un rinvio al Comune non sarebbe stato superfluo e dilatorio, visto che il Decreto di protezione dev'essere ripreso nel piano regolatore comunale.  
 
6.  
 
6.1. L'istanza precedente ha accertato che secondo l'art. 43 NAPR, nella versione adottata dal Comune, le destinazioni ammesse nel comparto B, la cui superficie complessiva era indicata in circa 53'000 m2, sono molteplici (attività turistiche, culturali, sanitarie e di servizio di richiamo sovraregionale, infrastrutture golfistiche, nonché piccoli commerci, essendo ammessi spazi abitativi). Nel comparto C, la cui superficie complessiva era indicata in circa 23'000 m2, le destinazioni erano invece influenzate dalla presenza del prato secco. L'area pianificata, di cui circa 13'000 m2 riservati alla zona di protezione della natura ZPN3, ammontava dunque complessivamente a 76'000 m2.  
La Corte cantonale ha rilevato che nell'ambito dell'approvazione del 2015 il Consiglio di Stato ha corretto la delimitazione grafica dei comparti A, B e C come riportato nell'allegato 13, riducendo la superficie del comparto B a circa 32'000 m2e quella del comparto C a circa 20'200 m2; la riduzione ammonta quindi a 52'200 m2. Ha considerato che con l'approvazione del Decreto di protezione, che concerne una superficie di circa 30'000 m2e che occupa quasi totalmente il comparto C e quasi la metà del comparto B, l'area riservata in origine dal Comune ai due settori si è ulteriormente ridotta di circa 30'000 m2 ed ammonta attualmente soltanto a circa 22'200 m2. Ha precisato che tale superficie va tuttavia considerata solo a titolo indicativo, poiché l'area sospesa con la risoluzione del 2015 e ora libera in quanto sottratta al perimetro del Decreto, rispettivamente della ZPN3, non vi andrebbe computata poiché non è stata (ancora) formalmente attribuita al comparto B. Ha quindi ritenuto che con l'approvazione del Decreto l'area riservata ai comparti B e C è stata drasticamente ridotta, ciò che ha comportato, come ritenuto dal Governo, un mutamento radicale delle circostanze che avevano indotto il Comune a prevedere la possibilità di insediarvi anche infrastrutture golfistiche secondo un progetto che ammontava, in base alla pianificazione comunale del 2012, a circa 76'000 m2 (di cui solo 13'000 m2 circa riservati in origine alla ZPN3). Ha stabilito pertanto che, sebbene l'intenzione fosse quella di realizzare un percorso di dimensioni ridotte, le premesse alla base della sua previsione iniziale, in particolare ch'esso potesse convivere ed essere complementare alle altre svariate destinazioni, ora non risultano più comprovate dal profilo pianificatorio. Già per questi motivi l'inserimento di infrastrutture golfistiche nei comparti B e C non poteva quindi essere approvato. 
Nelle osservazioni la Corte cantonale ribadisce che l'area protetta dal Decreto, non impugnato, è stata inserita nel piano regolatore. Quest'area, pari a 29'500 m2, la cui estensione non è contestata dal ricorrente, viene quindi sottratta ai comparti A e B. Ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene il Patriziato, nessuno dei ricorsi attualmente sospesi, sospensione alla quale esso ha aderito, contiene contestazioni relative agli aspetti cartografici di tale zona, dei suoi tre comparti e delle loro nuove estensioni, ma unicamente ai contenuti e alle destinazioni ivi ammesse in base all'art. 43 NAPR. 
 
 
6.2. Il ricorso è infatti imperniato sulla critica ad alcuni accertamenti fattuali, asseritamente non del tutto chiari, ritenuti nella decisione impugnata rilevato che determinati effetti della decisione governativa del 17 giugno 2015 non sarebbero per ora vincolanti a causa dei ricorsi ancora pendenti dinanzi alla Corte cantonale. Il ricorrente, come visto, non è tuttavia legittimato a criticare l'asserita imprecisione del rilievo cartografico del comparto, deducendone che gli accertamenti della Corte cantonale non sarebbero concludenti.  
 
6.3. Ora, secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Egli deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Queste condizioni non sono adempiute in concreto, ritenuto che le precisazioni cartografiche richieste dal ricorrente non comportano alcuna influenza decisiva e nulla mutano al fatto che, considerata la drastica riduzione dell'area originariamente prevista per le infrastrutture golfistiche, l'approvazione di quel progetto non è stata negata in maniera arbitraria. Il ricorrente, diffondendosi su inutili precisazioni dei calcoli operati dalla Corte cantonale, non dimostra infatti perché sarebbe addirittura insostenibile ritenere che la sottrazione di circa 30'000 m2 ha comportato un mutamento radicale e decisivo del progetto iniziale, rendendolo inattuabile, senza che, al momento, sia necessario determinare con assoluta precisione il loro perimetro. Questa conclusione non è arbitraria neppure nel suo risultato. La generica motivazione ricorsuale, speciosa, secondo cui l'istanza precedente avrebbe escluso un "campo da golf", ma non necessariamente dei "contenuti golfistici", concetto che intenderebbe un perimetro ben più vasto e diversificato, non regge. Né il ricorrente dimostra un'applicazione arbitraria degli art. 16 LCN e 15 RLCN.  
 
6.4. La Corte cantonale ha precisato inoltre, richiamando anche il rapporto esplicativo del Decreto di protezione, che al Comune rimane comunque aperta la possibilità, da esso stesso proposta e suggerita anche dal ricorrente e dal Governo, di riesaminare complessivamente, alla luce delle citate, mutate circostanze, la situazione pianificatoria dei due comparti e le loro destinazioni, incluse le infrastrutture golfistiche. Ne ha dedotto che al ricorrente rimane quindi aperta la possibilità, da esso ipotizzata, di sottoporre all'Ufficio della natura e del paesaggio un nuovo percorso, di estensione più contenuta e compatibile con le zone di protezione della natura, che andrà valutato, se del caso anche alla luce delle eventuali misure pianificatorie che il Comune intendesse adottare riguardo alla superficie oggetto del Decreto di protezione.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente, rilevato d'essere proprietario anche di un'area immediatamente prospiciente sulla quale sorge un campo da golf 18 buche, adduce che in seguito alla decisione impugnata non disporrebbe più della possibilità di poter realizzare, su parte dei fondi litigiosi, un impianto accessorio o satellite di infrastrutture golfistiche.  
 
7.2. L'assunto non è decisivo, ritenuto che, come visto, la possibilità di realizzare altre infrastrutture golfistiche non è esclusa. Il ricorrente disattende inoltre che l'invocata garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) non tutela la proprietà in maniera illimitata, ma soltanto nei limiti fissati nell'interesse pubblico dall'ordinamento giuridico, segnatamente in concreto quelli riferiti alla protezione del prato secco (DTF 146 I 70 consid. 6.1; 145 I 156 consid. 4.1). D'altra parte, di massima né la garanzia della proprietà né la tutela dei diritti acquisiti in materia edilizia conferiscono un diritto al mantenimento di un ordine giuridico una volta in vigore, visto che la legge può essere modificata in qualsiasi momento (DTF 149 I 291 consid. 5.4; 145 II 140 consid. 4).  
 
8.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Riguardo alle spese giudiziarie occorre rilevare che il Patriziato non si è rivolto al Tribunale federale nell'ambito dell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, ma bensì quale proprietario dei terreni in esame, avendo inoltre un evidente interesse pecuniario a un esito positivo del ricorso; le spese sono quindi poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF; DTF 134 I 331 consid. 3.2). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Municipio di Y.________, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e all'Ufficio federale dell'ambiente. 
 
 
Losanna, 23 maggio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri