7B_193/2023 21.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_193/2023  
 
 
Sentenza del 21 luglio 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Hurni, Kölz, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Anna Grümann, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Proroga della carcerazione preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 giugno 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2023.146). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è stato arrestato il 17 maggio 2023 nell'ambito di un procedimento penale già aperto nei confronti di B.________, C.________, D.D.________, E.D.________ e F.________. Anche nei suoi confronti sono stati ipotizzati i reati di truffa e corruzione passiva di privati. 
Negli ultimi 10 anni, A.________ avrebbe partecipato, quale responsabile del servizio sinistri presso l'assicurazione G.________, a operazioni illecite che coinvolgevano le predette persone, ottenendo in questo modo degli indebiti compensi. Da un lato, egli avrebbe ricevuto dei "regali/bonus" - sia in contanti, sia tramite prestazioni in natura o pagamenti diretti di fatture - da parte della ditta H.________, società appartenente tra gli altri ai fratelli D.D.________ e E.D.________, la quale da anni fornirebbe, in esclusiva, manodopera interinale alla I.________ (datrice di lavoro degli stessi fratelli D.________) per lavori di risanamento derivanti da sinistri assicurati sul territorio ticinese. A.________ avrebbe percepito indebiti profitti per avere favorito la I.________, e di riflesso anche la H.________, dandole sistematicamente la precedenza nell'ambito dell'appalto dei lavori per i sinistri annunciati presso di lui. Dall'altro lato, A.________ avrebbe "gonfiato" per anni le fatture emesse dalla H.________ a carico della I.________. Così facendo, la H.________ avrebbe incassato più del dovuto, formalmente a danno della I.________, ma "de facto" a danno de G.________ stessa, poiché in ultima analisi spettava poi all'assicurazione sopportare il danno causato dal sinistro. Di conseguenza, parte della somma ricevuta indebitamente ("gonfiata") anche grazie all'agire di A.________ veniva riversata dalla H.________ a A.________ quale compenso. 
 
B.  
Il 19 maggio 2023, il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha accolto l'istanza del Procuratore pubblico (PP) del 17 maggio 2023 e ha ordinato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 7 giugno 2023. 
Con decisione del 9 giugno 2023, il GPC ha accolto la domanda del PP del 5 giugno 2023 e ha prorogato la carcerazione preventiva fino al 12 luglio 2023 compreso. Adita dall'interessato, con giudizio del 27 giugno 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale avverso questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di ordinare la sua scarcerazione immediata. 
Il GPC non ha formulato osservazioni, il PP propone di respingere il ricorso, la CRP rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Con scritto del 18 luglio 2023, il ricorrente ha replicato alle osservazioni del PP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si è inoltre in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1). La proroga della carcerazione preventiva oggetto di questa procedura è scaduta il 12 luglio 2023. Il ricorrente è tuttora detenuto in regime di carcere preventivo, sulla base di un'altra decisione del GPC, estranea all'odierno procedimento. Secondo la giurisprudenza, ove la detenzione continui nonostante la decadenza dell'impugnata proroga, il ricorrente ha un interesse non solo teorico, ma pratico e attuale all'esame del ricorso. La misura contestata si potrebbe in effetti ripetere (come in realtà qui è avvenuto) in qualsiasi momento nelle stesse o simili circostanze, e un tempestivo esame della sua legalità da parte del Tribunale federale sarebbe impossibile in ogni singolo caso (cfr. DTF 137 IV 177 consid. 2.2; sentenze 1B_362/2017 del 25 settembre 2017 consid. 1.1; 1B_25/2011 del 14 marzo 2011 del 14 marzo 2011 consid. 1.2, non pubblicato in: DTF 137 IV 13; v. sentenza 1P.509/1997 del 3 ottobre 1997 consid. 1b). Il ricorso è quindi ricevibile per i motivi esposti.  
 
 
1.3. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (DTF 143 IV 316 consid. 3.3; sentenza 1B_17/2023 del 27 marzo 2023 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente rimprovera alla CRP una motivazione insufficiente della decisione impugnata e una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Secondo il ricorrente, la CRP avrebbe evaso unicamente la tesi secondo cui la sua collaborazione permetterebbe già di per sé di scongiurare un rischio di collusione, non affrontando minimamente le altre censure ricorsuali.  
 
2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).  
 
2.3. La decisione impugnata adempie tali esigenze, poiché la CRP ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui confermava la carcerazione preventiva. Ha in particolare esposto i gravi indizi di reato a carico del ricorrente (da quest'ultimo non contestati) e i motivi per cui, tenuto conto della fase in cui si trovava il procedimento penale, riteneva dato un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. b CPP. Ha altresì rilevato che, allo stadio attuale, non entravano in considerazione eventuali misure sostitutive e che la durata della carcerazione risultava conforme al principio della proporzionalità. I motivi alla base del provvedimento coercitivo sono quindi chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente critica un accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF). La CRP avrebbe motivato la sussistenza di un rischio di collusione esclusivamente sulla base del fatto che egli non avrebbe prestato una piena collaborazione. Tale conclusione viene contestata dal ricorrente. Egli sostiene di aver esposto le più ampie ammissioni sin dal primo verbale, fornendo una piena collaborazione. Il fatto che egli non abbia immediatamente ricordato, in sede di verbale, qualsiasi "regalo" ricevuto, ma abbia poi subito ammesso ogni contestazione che gli era stata fatta, non permetterebbe di accertare una mancata piena collaborazione. Inoltre, egli avrebbe riferito agli inquirenti di fatti di cui gli stessi non sarebbero stati a conoscenza, in particolare legati ad azioni svolte da solo e senza concorrenza dei coimputati.  
 
3.2. La Corte cantonale ha accertato che in concreto, come rettamente rilevato dal GPC, malgrado le ammissioni del ricorrente su quanto da lui compiuto, la sua collaborazione debba essere in ogni caso relativizzata, poiché le sue ammissioni sarebbero principalmente avvenute in seguito alle contestazioni degli inquirenti e non sarebbero del tutto spontanee. Dalle risultanze dell'analisi della documentazione e dei dispositivi elettronici in capo al ricorrente e ai fratelli D.________ continuerebbero a emergere elementi nuovi e rilevanti che il ricorrente, effettivamente, avrebbe confermato unicamente al momento in cui tali elementi gli sarebbero stati contestati, ciò che non equivarrebbe a una piena collaborazione.  
 
3.3. Secondo l'art. 97 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La nozione di arbitrio è oggetto di abbondante giurisprudenza, alla quale per brevità si rinvia (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 e rinvii).  
 
3.4. Con le sue censure, di carattere meramente appellatorio, il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà dei fatti accertati dalla CRP, per cui essi sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In particolare, il ricorrente non contesta di aver ammesso una parte dei fatti (versamenti e "regali" percepiti) unicamente dopo che tali fatti gli erano stati contestati dagli inquirenti. È quindi senza arbitrio che la CRP ha negato la sussistenza di una piena collaborazione del ricorrente. Il fatto che egli abbia ammesso una parte dei fatti che gli sono stati contestati rispettivamente che abbia fornito indicazioni alle autorità inquirenti in merito a fatti di cui le stesse non fossero a conoscenza non permette di ritenere arbitrario l'accertamento dei fatti svolto dalla CRP, nel quale si rileva unicamente la mancanza di una collaborazione totale del ricorrente.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente non contesta la sussistenza di gravi indizi di reato a suo carico (art. 221 cpv. 1 CPP). Egli contesta invece la presenza di un concreto rischio di collusione e di inquinamento delle prove (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP).  
 
4.2. Nel caso in esame, la CRP ha accolto totalmente la motivazione del GPC secondo la quale, nonostante il fatto che le risultanze della documentazione e dei dispositivi sequestrati non possano ragionevolmente essere, in quanto tali, oggetto di collusione (dato che la documentazione e i dispositivi sono già assicurati), risultino ad alto rischio di collusione le dichiarazioni ivi relative degli stessi imputati (in particolare quelle dei fratelli D.________ e del ricorrente) nonché quelle dei collaboratori (non ancora interrogati) del ricorrente presso G.________ e del perito J.________. Il coinvolgimento di tali persone, segnatamente nell'annuncio di sinistri "gonfiati", non potrebbe ancora essere ragionevolmente escluso.  
La CRP ha inoltre accertato che rimangono ancora diversi atti istruttori da compiere collegati alle risultanze dell'analisi, tutt'ora in corso, della documentazione e dei dispositivi elettronici in capo al ricorrente e ai fratelli D.________. La situazione in merito ai sinistri "gonfiati", agli indebiti compensi ottenuti dal ricorrente, al danno subito da G.________ così come anche in merito alle "Bestellung[en]" relazionate alla I.________ sarebbe tutt'altro che chiara. Dalle risultanze dell'analisi della documentazione e dei dispositivi continuerebbero a emergere elementi nuovi e rilevanti che il ricorrente, effettivamente, avrebbe confermato soltanto al momento in cui tali elementi gli sarebbero stati contestati, ciò che non equivarrebbe, contrariamente a quanto da lui sostenuto, a una piena collaborazione. A tal proposito, la CRP rimanda all'ultimo interrogatorio del ricorrente che ha avuto luogo il 20 giugno 2023, nel quale gli sarebbero state contestate nuove risultanze in merito a ulteriori importi ricevuti in denaro e utilizzati per meri scopi personali, fino a quel momento da lui mai menzionati. Secondo la CRP, considerato che l'inchiesta è ancora nel suo pieno svolgimento, come dimostrerebbero le risultanze agli atti e gli ultimi interrogatori, e considerato che al ricorrente non possa essere riconosciuta una piena collaborazione, tale da escludere il pericolo di collusione, tale pericolo deve essere confermato. 
 
4.3.  
 
4.3.1. L'art. 212 cpv. 1 CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c).  
 
4.3.2. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP) sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Si tratta in genere, da un lato, di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni o i correi e i complici, messi in atto per compromettere l'accertamento della verità e, dall'altro, di impedire interventi fraudolenti dell'imputato in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell'imputato devono essere apprezzate sulla base di indizi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta. L'esistenza del motivo di carcerazione fondato su questi rischi dev'essere esaminata sulla base delle circostanze del singolo caso (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 e rinvii).  
Elementi concreti per riconoscere un simile rischio possono risultare in particolare dal comportamento dell'imputato nel procedimento penale, dalle sue caratteristiche personali, dalla sua posizione e dal suo contributo alla commissione dei reati, come pure dai suoi rapporti con le persone che hanno rilasciato dichiarazioni a suo carico. Occorre inoltre considerare il genere e l'importanza dei mezzi di prova che potrebbero essere messi in pericolo, la gravità dei reati perseguiti e lo stato della procedura (DTF 132 I 21 consid. 3.2.1 e rinvii). Se il procedimento penale si trova in una fase avanzata e la fattispecie è già stata chiarita in modo più preciso, le esigenze per dimostrare un rischio di collusione e di inquinamento delle prove devono essere esaminate e valutate più severamente e con particolare cura (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). Il giudice della carcerazione deve inoltre vagliare se un determinato rischio di collusione può essere sufficientemente evitato mediante l'adozione di adeguate misure sostitutive (DTF 140 IV 74 consid. 2.2; 137 IV 122 consid. 6.2; 133 I 270 consid. 3.3.1). 
 
4.4. Le critiche ricorsuali non meritano accoglimento. La CRP ha escluso, senza arbitrio (v. supra consid. 3.4), la sussistenza di una piena ammissione da parte del ricorrente, in presenza della quale si sarebbe potuto escludere un rischio di collusione (cfr. sentenza 1P.219/2006 del 4 maggio 2006 consid. 3.5.2). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la CRP non si è inoltre limitata a motivare il rischio di collusione adducendo la necessità di ulteriori atti istruttori. La CRP ha infatti ritenuto dato un alto rischio di collusione per quanto concerne le dichiarazioni degli imputati (in particolare dei fratelli D.________ e del ricorrente) nonché quelle dei collaboratori (non ancora interrogati) del ricorrente presso G.________ e del perito J.________ relative alla documentazione e ai dispositivi sequestrati, ritenuto che un loro coinvolgimento, segnatamente nell'annuncio di sinistri "gonfiati", non poteva essere ancora ragionevolmente escluso.  
Tale rischio di collusione è stato motivato, da una parte, con la mancanza di una totale collaborazione del ricorrente e, dall'altra, con il fatto che, allo stadio attuale (ossia iniziale) del procedimento penale, la situazione in merito ai sinistri "gonfiati", agli indebiti compensi ottenuti dal ricorrente, all'effettivo danno subito da G.________ così come in merito alle "Bestellung[en]" relazionate alla I.________ fosse tutt'altro che chiara. La CRP ha pertanto considerato sia la mancanza di totale collaborazione del ricorrente sia il fatto che, allo stadio attuale della procedura, sussista il rischio concreto di collusione per quanto concerne le dichiarazioni di altre persone relative alla documentazione e ai dispositivi sequestrati, persone che vengono indicate in modo sufficientemente preciso nella decisione impugnata (coimputati fratelli D.________, collaboratori del ricorrente presso G.________, perito J.________) e il cui ruolo nei reati oggetto dell'inchiesta penale in corso deve ancora essere chiarito. Per questi motivi, la CRP non ha violato il diritto federale ritenendo dato un concreto rischio di collusione con le citate persone. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente critica il rifiuto di adottare misure sostitutive.  
 
5.2. A tal proposito, la CRP ha rilevato che il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sia ancora importante e che, al momento attuale, l'adozione di misure sostitutive della carcerazione preventiva debba essere esclusa. A mente della CRP, nessuna possibile misura sostitutiva (come ad esempio un divieto di presa di contatto o l'obbligo di non lasciare la propria abitazione) impedirebbe concretamente al ricorrente di contattare eventuali colleghi e/o collaboratori de G.________ e/o altre persone coinvolte in qualche modo in questo "vasto agire illecito". Agire che coinvolge numerose persone, alcune ancora da identificare e interrogare e che emergono man mano dalle risultanze dell'analisi della corposa documentazione e dei dispositivi sequestrati.  
 
5.3. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP sono misure sostitutive segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e); l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g). Questa lista non è esaustiva. In ogni caso, anche l'imposizione di altre possibili misure sostitutive presuppone che siano dati, come per la carcerazione preventiva, gravi indizi di reato e un motivo di carcerazione (DTF 137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), il provvedimento meno incisivo deve permettere di raggiungere lo stesso scopo della carcerazione (DTF 142 IV 367 consid. 2.1; 141 IV 190 consid. 3.1-3.3; sentenza 1B_417/2022 del 18 agosto 2022 consid. 5.1).  
 
5.4. La CRP ha motivato l'esclusione dell'adozione di misure sostitutive adducendo il fatto che tali misure non impedirebbero al ricorrente di contattare eventuali colleghi e/o collaboratori de G.________ e/o altre persone in qualche modo coinvolte "in questo vasto agire illecito". Ora, questa generica supposizione e l'accenno della CRP al fatto che un'eventuale divieto di presa di contatto potrebbe essere violato dal ricorrente non sono sufficienti per ritenere che tale misura sostitutiva non sia idonea a contrastare efficacemente il pericolo di collusione. La misura sostitutiva del divieto di contatto è espressamente prevista dal CPP (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP). Come rettamente rilevato dal ricorrente, il semplice fatto che sia tecnicamente e in astratto sempre possibile che una tale misura possa ipoteticamente essere violata non significa ancora che la stessa non possa mai essere pronunciata.  
Decisivo, tuttavia, risulta il fatto accertato in maniera vincolante dalla CRP (v. art. 105 cpv. 1 LTF) che, nel caso di specie, alcune delle persone coinvolte nel "vasto agire illecito" oggetto del procedimento penale in corso non siano state ancora identificate. L'adozione di un divieto di contatto, il quale costituisce una misura sostitutiva adeguata per lenire il rischio di collusione (v. DTF 137 IV 122 consid. 6.2 in fine; sentenza 1B_237/2011 del 7 giugno 2011 consid. 7.2), presuppone che l'identità della (e) persona (e) nei confronti della (e) quale (i) tale divieto debba essere rispettato sia conosciuta (v. sentenza 1B_121/2019 dell'8 aprile 2019 consid. 4.4). Ciò che nel caso di specie, come detto, non è (ancora) il caso. Pertanto, la rinuncia della CRP ad adottare misure sostitutive alla carcerazione preventiva resiste alla critica ricorsuale. 
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente critica la proporzionalità della carcerazione preventiva. Egli sostiene che non vi sarebbe nessun bisogno istruttorio a che egli rimanga in carcere durante l'analisi di atti o documenti, essendo esclusa qualsiasi possibilità di manomissione.  
 
6.2. Il ricorrente, a ragione, non critica una durata eccessiva della carcerazione che già potrebbe superare quella della pena detentiva presumibile e di conseguenza una violazione del principio della proporzionalità e di quello della celerità (art. 212 cpv. 3 CPP; DTF 143 IV 168 consid. 5.1; 143 IV 160 consid. 4.1; 139 IV 270 consid. 3.1; sentenza 1B_179/2018 del 9 maggio 2018 consid. 3.4).  
 
6.3. Le censure ricorsuali non possono essere condivise. Come già esposto (v. supra consid. 4.4), la CRP ha rettamente ritenuto dato un concreto pericolo di collusione in riferimento alle dichiarazioni degli stessi imputati (in particolare dei fratelli D.________ e del ricorrente) nonché a quelle dei collaboratori (non ancora interrogati) del ricorrente presso G.________ e del perito J.________ relative alla documentazione e ai dispositivi sequestrati. La CRP, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non ha quindi motivato il rischio di collusione con il rischio di "manomissione" degli atti o dei documenti sequestrati dagli inquirenti, ma ha invece esplicitamente escluso un tale rischio.  
 
6.4. Infondato risulta il ricorso anche laddove il ricorrente rileva una violazione del principio della proporzionalità e della celerità nel periodo di proroga della carcerazione preventiva di cinque settimane. La CRP ha rettamente rilevato che, nel caso di specie, l'inchiesta sia stata e sia tuttora condotta con regolarità sin dall'inizio, prevedendo e effettuando con regolarità e celerità i necessari atti istruttori menzionati dal PP, alcuni già in corso, che comprendono l'analisi di una corposa documentazione al fine di chiarire una fattispecie che coinvolge numerose persone e comprende numerosi singoli atti (gonfiatura dei sinistri, "regali", danno all'assicurazione, "Bestellung"), i quali devono essere chiariti in maniera precisa. Dalla decisione impugnata emerge inoltre che il PP ha indicato con la necessaria precisione gli atti istruttori ancora da esperire (analisi della corposa documentazione relativa ai sinistri prodotta dall'assicurazione, analisi dei dispositivi e-mail dei fratelli D.________, analisi della documentazione bancaria del ricorrente e dei fratelli D.________, nonché gli ulteriori interrogatori del ricorrente e dei fratelli D.________, di eventuali collaboratori del ricorrente presso l'assicurazione e l'interrogatorio del perito J.________). Ritenuto il numero e la tipologia degli atti istruttori ancora da esperire, il periodo di cinque settimane di proroga della carcerazione preventiva per lo svolgimento di tali atti risulta rispettoso del principio della proporzionalità.  
 
7.  
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara